Accesso difensivo: basta la pertinenza, non la decisività del documento (Cons. Stato n. 5366 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, il giudice è chiamato a verificare esclusivamente la sussistenza di un collegamento di strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica, senza poter compiere valutazioni prognostiche sull’effettiva incidenza della documentazione sull’esito di eventuali giudizi, né sull’utilità finale della stessa rispetto a controversie già definite. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e l’art. 25, comma 2, della medesima legge esigono che le finalità dell’accesso siano dedotte dalla parte in modo puntuale e specifico, con suffragazione documentale. Non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive. Resta perciò fermo l’onere del richiedente di indicare la situazione giuridica finale che intende tutelare e il nesso concreto che la lega al documento richiesto.

Il Fatto

La vicenda nasce da un rapporto professionale risalente nel tempo, legato ai compensi di un architetto, per i quali l’Ordine professionale territoriale aveva rilasciato, nei primi anni Novanta, alcuni pareri di congruità. Il contenzioso civile che ne è seguito si è articolato in numerose decisioni: il credito è stato accertato, l’importo rideterminato anche mediante consulenza tecnica e le contestazioni sulla genuinità dei documenti respinte. Sulla base di decreti ingiuntivi confermati sono state avviate azioni esecutive per oltre settecentomila euro.

Per difendersi in tali procedure, gli interessati hanno presentato nel gennaio 2026 una nuova istanza di accesso, volta a ottenere l’intero corredo istruttorio originario. Formatosi il silenzio-rigetto, hanno impugnato dinanzi al TAR, che ha dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno proposto appello deducendo, tra l’altro, che l’accesso difensivo non richiede la decisività del documento ma solo la sua utilità per la difesa.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da un rilievo istruttorio decisivo: l’Ordine, positivamente assolvendo all’ordine di chiarimenti, ha dato atto dell’esistenza di documenti non ancora ostesi. Ciò consente di prescindere dall’esame del motivo relativo alla possibile mancata detenzione della documentazione.

Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo con cui si censura la motivazione del TAR. Il primo giudice ha attribuito rilievo dirimente al fatto che le questioni sostanziali fossero ormai coperte da giudicato, traendone l’inutilità dell’ostensione. Un simile percorso non è condivisibile: in materia di accesso difensivo il giudice verifica solo il nesso di strumentalità tra documenti e posizione giuridica, senza spingersi a valutazioni prognostiche sull’esito dei giudizi. L’accesso non richiede la dimostrazione della decisività del documento, ma solo della sua necessità o utilità per l’esercizio del diritto di difesa.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, sez. III, n. 4724 del 2017, secondo cui le cause ostative all’accesso hanno carattere tendenzialmente tassativo e non ricomprendono lo scrutinio di rilevanza contenutistica. Viene ribadita la distinzione tra il giudizio di rilevanza probatoria, che sottende una prognosi sulla decisione finale, e il giudizio di strumentalità, che si risolve in una valutazione di mera pertinenza del documento alla tipologia di tutela azionata. Nello stesso senso sono richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 4016/2020 e Cons. Stato, sez. III, n. 1253 del 2021.

Tuttavia, tale errore non conduce all’accoglimento dell’appello. La Corte distingue tra la non condivisibile valutazione prognostica sull’utilità finale dei documenti e la distinta verifica dell’esistenza di un interesse attuale e concretamente delimitato all’accesso. Anche prescindendo dagli argomenti non condivisibili, permane in capo alla parte richiedente l’onere di indicare puntualmente la situazione giuridica da tutelare e il nesso concreto con la documentazione richiesta.

Sul punto è assorbente il profilo, correttamente valorizzato dal TAR, della carenza di adeguata prospettazione di un interesse attuale e specifico. La Corte richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, che esclude la sufficienza di un generico riferimento a non precisate esigenze probatorie e difensive. Nel caso di specie gli appellanti si sono limitati a richiamare in termini generici ulteriori iniziative processuali, senza chiarire quale rimedio intendano esperire né in che modo i documenti potrebbero incidere su di esso. In un contesto di contenzioso ultradecennale già definito, l’onere di allegazione è necessariamente più rigoroso, dovendosi escludere che l’accesso diventi strumento meramente esplorativo o mezzo indiretto per rimettere in discussione esiti coperti da giudicato.

L’appello è pertanto respinto; la sentenza è confermata nel dispositivo di rigetto del ricorso, con correzione della motivazione. Le spese del grado sono compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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