Rinuncia al ricorso e definizione agevolata: estinzione solo con pagamento integrale (Cass. civ. Sez. I n. 22736 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, cui segua la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 della stessa norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore qualora egli sia ricorrente, ovvero per estinzione “ex lege” qualora sia resistente o intimato. In entrambe le ipotesi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. La rinuncia implicita nell’adesione deve però essere accettata dalle altre parti, e l’assenza di tale accettazione o il mancato integrale pagamento impediscono l’estinzione.
Il Fatto
Il contribuente propose querela di falso avanti al Tribunale di Taranto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di Poste Italiane s.p.a., di un messo notificatore e di un altro soggetto, chiedendo l’accertamento della falsità delle attestazioni di irreperibilità contenute nelle relate di notifica di due cartelle di pagamento e dell’avviso di deposito della maggiore. Il Tribunale rigettò la querela relativa alla prima cartella e accolse quella sull’avviso di notifica della seconda. Il contribuente e uno dei messi proposero appello; si costituì Poste Italiane s.p.a. con comparsa, chiedendo l’accoglimento dell’appello del messo.
La Corte d’appello rigettò l’appello del contribuente, accolse quello principale del messo e la comparsa di Poste Italiane s.p.a., rigettando anche la querela sull’avviso di notifica della seconda cartella. Il contribuente ricorse in cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte dichiara il ricorso ammissibile, essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ., con scomputo dei giorni festivi.
Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che l’adesione alla definizione agevolata reca l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e che, depositata in cassazione l’attestazione di ammissione, va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nel caso concreto però l’appello era stato proposto anche dall’altro soggetto e Poste Italiane s.p.a. aveva formulato una difesa adesiva: la rinuncia implicita avrebbe dovuto essere accettata dagli appellati e dallo stesso contribuente, ciò che non risulta dagli atti. Inoltre, in mancanza del pagamento di tutte le rate, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché la Corte territoriale ha accertato la piena regolarità della procedura notificatoria, avendo il messo svolto le ricerche del destinatario presso la residenza anagrafica; le censure mirano a ribaltare tale accertamento di fatto.
Il quarto motivo è inammissibile: il contribuente era a conoscenza dell’avviso di ricevimento fin dall’inizio del giudizio, avendone prodotto copia; la querela, proposta con la memoria ex art. 183, c.6, cod. proc. civ., costituiva nuova domanda e, come tale, inammissibile. Il quinto motivo è parimenti inammissibile: la questione della correttezza dell’attestazione d’irreperibilità concerne la regolarità della notifica, non la veridicità del contenuto dell’attestazione. In tema di notificazione, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario e il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistiti da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass., n. 14454/20).
Il sesto motivo è infondato: la comparsa di Poste Italiane s.p.a., lungi dal rappresentare un appello incidentale, era meramente adesiva all’appello principale del messo, sicché la doglianza non è sorretta da un concreto interesse. Il settimo motivo è infondato: non sussistono i presupposti della compensazione delle spese, per la soccombenza del ricorrente e perché non è dato sapere se la definizione agevolata sia stata perfezionata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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