Incarichi dirigenziali art 19 d lgs 165 2001 e sindacato merito scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27386 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 a funzionari estranei ai ruoli, l’Amministrazione è tenuta a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dei principi di cui all’art. 97 Cost., con una congrua motivazione sui criteri seguiti. Il sindacato del giudice investe il metodo della procedura e la correttezza della valutazione, non il merito della scelta, che resta espressione di discrezionalità amministrativa. Il requisito dell’esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali non richiede lo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale esperienze di lavoro qualificanti rispetto alla posizione da coprire.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la procedura selettiva avviata per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione di un Ufficio della Motorizzazione Civile e delle sezioni coordinate, conclusasi con l’assegnazione dell’incarico a un altro candidato. Aveva dedotto l’insussistenza dei requisiti di quest’ultimo, l’erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli curricolari e l’incompatibilità del Presidente della commissione valutatrice.

Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte di Appello ha respinto il gravame, escludendo violazioni del procedimento e dei principi di correttezza e buona fede. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Nel sostenere che la sentenza impugnata avesse qualificato come fiduciario l’incarico e nel lamentare il difetto di motivazione della commissione, le censure non colgono il decisum: la Corte territoriale ha accertato che l’Amministrazione ha effettuato una valutazione comparativa verificando il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza svolgere alcun giudizio sul merito della scelta.

La sentenza impugnata ha accertato che nella fase di valutazione dei curricula è stata redatta una tabella sinottica e che, per ogni profilo previsto dal bando, è stato attribuito un punteggio secondo la graduazione predeterminata. Le censure, quindi, non contestano la mancata predeterminazione dei criteri, ma la correttezza della valutazione, sollecitando un giudizio di merito mediante rilettura dei documenti.

Quanto al requisito dell’esperienza quinquennale, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il declassamento dell’ufficio, valorizzando le mansioni concretamente svolte in base alla sentenza di questa Corte n. 27887/2009. La pronuncia è conforme all’orientamento secondo cui il requisito di cui all’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non richiede pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma esperienze di lavoro qualificanti (Cass. n. 24653/2025). Il conferimento integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la quale l’Amministrazione deve dar contezza dei criteri con congrua motivazione (Cass. n. 6485/2021; Cass. n. 36209/2023), e il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico quando siano predeterminati i criteri (Cass. S.U. n. 3562/2020).

Il quinto motivo, sull’apparenza della motivazione in ordine al colloquio, è inammissibile perché tende alla rivisitazione del fatto: la sentenza impugnata ha accertato che i candidati sono stati valutati sulle medesime e predeterminate domande e che il verbale non è stato contestato. Il sesto motivo, sulla violazione dell’obbligo di astensione, è parimenti inammissibile, facendo leva su un documento non menzionato dalla sentenza impugnata e sollecitando un giudizio di fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile; resta l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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