Termine decadenziale per la domanda di integrazione CIGS nel trasporto aereo (Cons. Stato n. 4136 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 7, comma 8, del d.i. n. 95269 del 7 aprile 2016 per la presentazione della domanda di prestazione integrativa della C.I.G.S. a valere sul Fondo di solidarietà del trasporto aereo ha natura decadenziale. La relativa fonte secondaria è legittimata dalla norma primaria che demanda al decreto interministeriale l’adeguamento della disciplina del Fondo, e la perentorietà si desume dalla funzione di celerità e di corretta gestione delle risorse pubbliche che il termine assolve. Il dies a quo decorre da ciascun decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario, anche quando esso riguardi una proroga, dovendosi qualificare ogni provvedimento concessorio come autonomo. Ne deriva che, in caso di autorizzazione frazionata, ciascun decreto legittima una distinta domanda di accesso al Fondo, limitatamente al periodo riconosciuto, senza possibilità di ricostruire un’istanza unitaria di carattere onnicomprensivo.

Il Fatto

Una società del settore del trasporto aereo aveva ottenuto dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà l’accoglimento della domanda di prestazione integrativa della C.I.G.S. per un arco temporale compreso tra il 3 luglio e il 23 settembre 2017. L’I.N.P.S. ha poi annullato quella deliberazione, rilevando che la domanda non si riferiva al decreto ministeriale concessivo della CIGS e che era stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 7, comma 8, del d.i. n. 95269/2016.

La società ha impugnato davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, articolando sette motivi e sostenendo, tra l’altro, la natura unitaria della propria richiesta per l’intero periodo 3 luglio 2017 – 2 luglio 2019, la non decadenzialità del termine e l’illegittimità del decreto interministeriale per difetto di copertura normativa e di coinvolgimento delle parti sociali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione della natura decadenziale del termine, che assume valenza trasversale rispetto a gran parte dei motivi. L’appellante sosteneva che una simile qualificazione richiedesse una norma primaria e che, in ogni caso, l’amministrazione dovesse applicare il termine secondo criteri di elasticità.

La Sezione ritiene la censura infondata muovendo dalla formulazione letterale della disposizione, che subordina le domande all’adozione del decreto ministeriale e ne impone la presentazione «a pena di decadenza» entro sessanta giorni. A conferma, richiama le norme primarie adottate in epoca pandemica — l’art. 40, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, e l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 198/2022 — che hanno espressamente differito i «termini di decadenza» del decreto ministeriale: se il legislatore avesse inteso il termine come ordinatorio, non avrebbe introdotto alcun differimento.

Quanto alla fonte, la Corte ribadisce che un termine perentorio può essere introdotto da una norma secondaria autorizzata dalla fonte primaria, quando il carattere di perentorietà sia desumibile dall’utilità funzionale assegnata al termine. Richiama sul punto la propria giurisprudenza — Consiglio di Stato, sezione III, n. 9953 del 2024, oltre a Cons. Stato, sez. IV, n. 5878 del 2018, n. 5190 del 2017, sez. III, n. 996 del 2017, sez. VII, n. 4676 del 2023, sez. VI, n. 2638 del 2024 e sez. III, n. 1691 del 2022 — e la ratio di corretta gestione delle risorse del Fondo, collegata all’art. 35 del d.lgs. n. 148/2015 e all’obbligo di bilancio in pareggio.

Passando al dies a quo, il Collegio condivide l’impostazione del primo giudice: il termine decorre dal singolo decreto di concessione e non dalle singole domande di CIGS. Ogni decreto, anche di proroga, costituisce provvedimento concessorio autonomo, fondato su una valutazione discrezionale riferita al periodo riconosciuto. La domanda unitaria invocata dall’appellante non è quindi configurabile: nel caso concreto il decreto relativo al periodo 24 settembre 2017 – 31 dicembre 2018 non poteva estendersi al periodo precedente, già oggetto di autonoma concessione. Le istanze risultano pertanto tardive.

La Corte respinge anche i motivi sul decreto interministeriale. Esso è legittimamente adottato ai sensi dell’art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015, norma speciale rispetto all’art. 26 del medesimo decreto legislativo, trattandosi di mera armonizzazione della disciplina di un Fondo già istituito dall’art. 1-ter del d.l. n. 249/2004. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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