Competenze forestali degli agrotecnici e cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 761 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta abrogazione del regolamento regionale impugnato, accompagnata dall’adozione di una nuova disciplina che elimina la riserva di competenza a favore di una sola categoria professionale e riconosce ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali lo svolgimento delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. La competenza degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati in materia forestale trova fondamento nella legge professionale n. 251/1986, sicché l’attribuzione in via esclusiva ai soli dottori agronomi e forestali, operata dal regolamento del 2020, era illegittima. La modifica normativa intervenuta in pendenza di giudizio, rimediando a tale illegittimità, rende superfluo ogni ulteriore accertamento giurisdizionale.
Il Fatto
I Collegi provinciali e interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di alcune province calabresi hanno impugnato il regolamento forestale n. 2 del 9.4.2020, adottato dalla Regione Calabria in attuazione della legge regionale n. 45/2012, nella parte in cui riservava in via esclusiva ai dottori agronomi e forestali il compimento di specifiche attività professionali connesse alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
In pendenza del giudizio, la Giunta regionale ha approvato il regolamento n. 4/2024, che ha abrogato il regolamento impugnato e riformulato la disciplina di riferimento facendo riferimento ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali. I ricorrenti, con memoria depositata il 17.2.2026, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo di aver ottenuto il bene della vita richiesto; in subordine, l’accoglimento dei motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame delle disposizioni censurate, tra cui l’art. 5, comma 2, del regolamento del 2020, che assegnava ai soli dottori agronomi e forestali la redazione del progetto di taglio per i soprassuoli di neoformazione del bosco. Analoga riserva era contenuta negli artt. 7, 12, 32, 34 e 54, nonché nell’Allegato A, nell’Allegato C e nell’Allegato D.
I ricorrenti hanno dedotto che tale assetto escludeva del tutto la categoria degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sebbene anche questi ultimi vantino una competenza in materia riconosciuta dalla legge professionale n. 251/1986, mentre i dottori agronomi e forestali non potrebbero invocare alcuna competenza esclusiva o riservata.
Il Collegio rileva che il regolamento n. 4/2024, all’art. 103, ha abrogato il regolamento impugnato, ma non si è limitato a una mera soppressione: ha dettato una nuova disciplina sostituendo il riferimento specifico ai dottori agronomi e forestali con quello ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali. Così l’art. 4 in materia di boschi di neoformazione, l’art. 6 sui piani di gestione e assestamento forestale, l’art. 9 sui piani poliennali di taglio, l’art. 10 sul progetto di taglio e l’art. 11 fanno ora riferimento ai tecnici iscritti agli albi, senza più alcuna riserva a favore di una sola categoria.
Da qui la conclusione del Giudice amministrativo: il nuovo regolamento ha eliminato le illegittimità del precedente, che ex post il Collegio ritiene fondate, riconoscendo agli agrotecnici e agli agrotecnici laureati la possibilità di svolgere l’attività professionale di cui alle disposizioni regolamentari, nei casi previsti dalla legge nazionale o regionale attributiva delle rispettive competenze. I ricorrenti hanno dunque ottenuto dall’amministrazione il bene della vita richiesto.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono compensate, con contributo unificato a carico della Regione Calabria.
Nota della Redazione
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