Termine decadenziale rilevabile d’ufficio in appello e produzione delle ricevute PEC (C.G.A.R.S. n. 439 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio la tempestività del ricorso costituisce condizione essenziale dell’azione demolitoria e, come tale, è rilevabile d’ufficio dal giudice di appello, che può accertare per la prima volta nel secondo grado la tardività dell’impugnazione originaria, senza che vi osti un giudicato implicito derivante dalla sola pronuncia sul merito del primo giudice. La prova della data di comunicazione del provvedimento, necessaria a individuare il dies a quo del termine decadenziale, può essere allegata e prodotta anche in appello, poiché il divieto dei nova non si estende alle questioni di ricevibilità rilevabili officiosamente. Resta fermo che l’inerzia difensiva dell’Amministrazione resistente non sana il decorso del termine, ma rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei trasporti speciali ha chiesto all’I.N.P.S. l’ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria per i propri dipendenti, in relazione a distinti periodi di sospensione o riduzione dell’attività compresi tra il 29 dicembre 2014 e il 3 ottobre 2015. Con plurime note del 30 aprile 2019, il direttore provinciale dell’Istituto ha respinto le istanze, rilevando la mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta, segnatamente delle informative sindacali indirizzate alle associazioni più rappresentative a livello nazionale.
La società ha impugnato i dinieghi dinanzi al TAR Sicilia, che con sentenza n. 1026 del 2024 ha ritenuto tempestivo il ricorso, non avendo l’Amministrazione documentato la data di comunicazione degli atti, e ha accolto parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti salvo quello relativo alla domanda presentata il 15 ottobre 2015. Ha inoltre condannato l’Istituto alle spese e disposto la trasmissione degli atti alla Procura contabile. L’I.N.P.S. ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di giustizia amministrativa disattende l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita carenza del potere di rappresentanza del dirigente dell’Istituto, richiamando l’art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti, unitamente agli atti organizzativi interni e alla procura speciale versata in giudizio.
Nel merito, il Collegio accoglie la censura sulla ricevibilità del ricorso di primo grado. La tempestività dell’impugnazione non è una mera difesa disponibile della parte resistente, ma condizione essenziale dell’azione demolitoria: il termine decadenziale presidia la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici incisi dall’esercizio del potere pubblico. Prima di esaminare la legittimità dell’atto, il giudice deve verificare se l’azione sia stata proposta entro il termine di legge; ove la verifica abbia esito negativo, il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., senza scrutinio del merito.
Tale potere-dovere non viene meno in appello. L’Adunanza plenaria n. 4 del 2018 ha chiarito che il giudice di secondo grado può rilevare d’ufficio i presupposti processuali e le condizioni dell’azione relativi al ricorso originario, con particolare riguardo alla tempestività, non configurandosi un giudicato implicito preclusivo. Il principio trova fondamento nell’art. 9 e nell’art. 104 cod. proc. amm.: fuori dall’ipotesi della giurisdizione, il giudice d’appello non è vincolato da un supposto giudicato implicito sulla ricevibilità. Nella stessa linea si pongono Cons. Stato, Sez. III, n. 4914 del 2018, Cons. Stato, Sez. V, n. 5116 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 8822 del 2022.
La società appellata non ha assolto l’onere di allegazione della data di conoscenza dell’atto impugnato, imposto dall’art. 40 cod. proc. amm., che va tenuto distinto dall’onere probatorio gravante sulla controparte che eccepisca la tardività. L’Istituto ha prodotto in appello le ricevute PEC di avvenuta consegna, che attestano la comunicazione dei dinieghi in data 3 maggio 2019. Da tale dies a quo il termine di sessanta giorni era ormai decorso alla notifica del ricorso, avvenuta il 15 gennaio 2020: il ricorso di primo grado è pertanto irricevibile.
L’accertata irricevibilità esaurisce la materia del contendere e assorbe ogni profilo sostanziale, comprese le questioni sulla disciplina applicabile ratione temporis e sulla qualificazione della contrazione dell’attività. La riforma travolge la condanna alle spese di primo grado e la statuizione di trasmissione alla Procura contabile. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate, in ragione della condotta processuale dell’Istituto, che ha prodotto la documentazione solo in appello pur avendola nella propria disponibilità.
Nota della Redazione
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