Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per rinuncia all’azione (TAR Lazio n. 13800 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. La relativa pronuncia può essere resa in forma semplificata, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso al programma speciale di protezione ai sensi della legge n. 82/1991, impugnava dinanzi al TAR Lazio la delibera con cui la Commissione Centrale ne aveva disposto la revoca, unitamente a quella del nucleo familiare. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Il Tribunale ha valutato tale dichiarazione come espressione di una sopravvenuta cessazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
La dichiarazione di carenza di interesse, intervenuta prima della decisione, priva il processo della sua funzione di tutela: venuta meno la necessità di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, la controversia non può essere decisa nel merito e va dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la condotta processuale delle parti, che rendeva equo non addossare gli oneri del giudizio a carico del ricorrente, pure risultato soccombente in rito.
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Nota della Redazione
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