Termine dilatorio non applicabile all’accertamento a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 2699 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica all’avviso di accertamento emesso all’esito di un controllo c.d. a tavolino, svolto nella sede dell’Amministrazione finanziaria su dati e documenti forniti dal contribuente, poiché in tale ipotesi difetta l’assoggettamento del contribuente ai poteri ispettivi che giustifica l’espansione massima del contraddittorio procedimentale. Il controllo eseguito presso la sede del contribuente e il controllo a tavolino non sono pertanto assimilabili. Nell’ordinamento non sussiste un principio generale che imponga il contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale, né tale principio è desumibile dal diritto dell’Unione. In tema di imposte sui redditi, l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione legale relativa circa la natura di ricavi dei prelevamenti e dei versamenti sul conto corrente, superabile dal contribuente solo mediante prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o della sua estraneità all’attività esercitata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, con cui veniva accertato un maggior reddito di importo determinato, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni, oltre interessi. L’atto si fondava sulla mancata giustificazione di accrediti erogati da una società e di ulteriori accrediti non documentati risultanti dai conti correnti, nonché sull’indicazione, nella dichiarazione, di un reddito da lavoro dipendente inferiore a quello risultante dal modello 770 della stessa società.
La contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità dell’accertamento, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che la norma non imponeva il solo processo verbale di constatazione e che il termine dilatorio non era stato rispettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La Commissione regionale aveva correttamente escluso l’applicabilità del termine, vertendosi in ipotesi di accertamento a tavolino e non all’esito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
Il Collegio ha ribadito il proprio orientamento: l’inosservanza del termine dilatorio non determina la nullità dell’avviso emanato prima della sua scadenza, ove si tratti di tributi non armonizzati e di avvisi emessi fuori dei casi di accesso presso i locali del contribuente (Cass. n. 14861 del 2016). La tutela del contraddittorio è massima nel controllo eseguito presso la sede del contribuente, perché tende a bilanciare lo squilibrio derivante dall’assoggettamento ai poteri ispettivi (Cass. n. 27420 del 2018; Cass. n. 24793 del 2020). Nel controllo a tavolino, invece, la vis expansiva del contraddittorio non giunge a imporre termini dilatori all’azione di accertamento basata su dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente.
La Corte ha aggiunto che non sussiste nell’ordinamento un principio generale di contraddittorio anticipato e che tale conclusione non è smentita dal diritto dell’Unione, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2013, causa C-276/12, secondo cui l’Amministrazione non è tenuta a informare il contribuente né ad acquisirne il punto di vista nella fase di raccolta delle informazioni.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la sentenza per motivazione apparente, avendo la Commissione omesso di esaminare le ragioni giustificative delle movimentazioni bancarie in entrata. Anche tale motivo è stato giudicato infondato: la Commissione aveva ampiamente motivato, rilevando che la contribuente solo in parte aveva documentato la provenienza non reddituale dei movimenti, con accertamento del maggior reddito limitato alle movimentazioni prive di analitica documentazione causale.
La Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione legale a favore dell’Erario, che non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e può essere superata solo con prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento (Cass. n. 10351 del 2022; Cass. n. 13112 del 2020). Non basta una prova generica circa ipotetiche distinte causali. Di qui il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.