Inosservanza del termine dilatorio e nullità dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 16764 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, determina di per sé la nullità insanabile dell’avviso di accertamento, salvo che l’Amministrazione finanziaria provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza, bensì nell’effettiva assenza del requisito, da dimostrare sulla base di fatti concreti e precisi, estranei alla sfera dell’ente impositore. Le ragioni d’urgenza non possono individuarsi nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. Quando l’accertamento sia preceduto da verifiche o accessi nei luoghi di pertinenza dell’imprenditore, non è richiesta la prova di resistenza, perché il legislatore ha già valutato in astratto la necessità del contraddittorio endoprocedimentale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno 2003, emesso nei confronti di una società a seguito di una verifica della Guardia di finanza conclusa con processo verbale del 29.10.2008. L’atto impositivo era stato notificato il 4.12.2008, quindi prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso della società, annullando nel merito il recupero principale e facendo salvo un recupero minore, relativo a tre fatture, ritenuto definitivo perché non impugnato. La Commissione Tributaria Regionale, investita dell’appello dell’Agenzia, lo aveva rigettato e aveva accolto l’appello incidentale della contribuente, dichiarando la nullità dell’avviso per mancato rispetto del termine dilatorio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono il riconoscimento delle ragioni d’urgenza e l’esigenza della prova di resistenza. La Corte li ha rigettati, rilevando anzitutto l’inammissibilità del primo profilo per difetto di confronto con la motivazione del giudice d’appello.

La ricorrente si era limitata a valorizzare la gravità delle condotte, il rilievo penale delle violazioni e l’ingente valore dell’accertamento. Per la Corte si tratta di elementi che, in astratto, possono giustificare l’anticipazione della notifica, ma richiedono concrete e precise circostanze riferite al rapporto tributario per dimostrare l’urgenza di provvedere ante tempus.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio determina di per sé la nullità insanabile dell’atto, a meno che l’Amministrazione provi la ricorrenza delle ragioni d’urgenza (Cass. n. 21517 del 2023). Il vizio non sta nella mera omissione dell’enunciazione dei motivi, ma nell’effettiva assenza del requisito (Cass. Sez. Un. n. 18184 del 2013), da valutare con giudizio prognostico ex ante (Cass. n. 29987 del 2022).

Le ragioni d’urgenza devono consistere in fatti estranei alla sfera dell’ente impositore e non possono essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale (Cass. n. 11110 del 2022; Cass. n. 11685 del 2021; Cass. n. 8749 del 2018). Sul punto la Corte ha osservato che il rispetto del termine non avrebbe necessariamente determinato la decadenza dal potere impositivo.

Quanto alla prova di resistenza, il Collegio ha ribadito che, nelle ipotesi di accesso o verifica nei locali d’impresa, la valutazione è ex ante e l’atto emesso ante tempus è nullo anche per i tributi armonizzati, senza che occorra la prova di resistenza, richiesta solo ove manchi l’obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 22644 del 2019). Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su una domanda di controparte, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile una soccombenza del ricorrente (Cass. n. 2047 del 2017; Cass. n. 22772 del 2018). Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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