Definizione agevolata della lite fiscale ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8720 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, produce l’estinzione del giudizio quando la parte abbia aderito alla definizione e nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Il processo si estingue per il decorso del termine, senza necessità di provvedimento di diniego della definizione. Resta salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione del Mod. Unico 2011, relativo al periodo d’imposta 2010, per un importo complessivo di importo rilevante. L’Agenzia delle Entrate aveva computato gli acconti sospesi in misura inferiore rispetto a quanto indicato dal contribuente, il quale aveva dichiarato acconti non versati per effetto della sospensione dei versamenti disposta a seguito del sisma del 2009.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla C.t.r. dell’Abruzzo con compensazione delle spese. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione per un unico motivo, deducendo violazione di legge e abuso del diritto nella applicazione estensiva dell’agevolazione. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, depositando la domanda e la quietanza di versamento della prima rata.
La Corte rileva che la documentazione è stata depositata il 10 febbraio 2024 ai fini della definizione agevolata disciplinata dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del citato decreto legge. Verifica altresì che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 della medesima disposizione.
Non risulta neppure intervenuto alcun diniego della definizione che sia stato poi impugnato. Ne deriva che il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
La Corte fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. In conclusione, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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