Società di comodo, onere probatorio del contribuente e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19362 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società non operative, la presunzione legale relativa di non operatività di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 opera su due livelli: il test di operatività e la presunzione di reddito minimo. Il contribuente, ai sensi del comma 4-bis, ha l’onere non solo di allegare ma anche di provare le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, ovvero i fatti costituenti causa di disapplicazione automatica di cui al comma 4-ter. È nulla, per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, la sentenza che valorizzi dette situazioni senza indicare il supporto probatorio su cui si fondano, non potendo l’interprete supplire con congetture all’iter logico del giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 2010, maggiori Ires e Irap a carico di una società, applicando la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato di non aver operato concretamente a causa delle condizioni dell’immobile posseduto, pignorato, e dell’impossibilità di accedere al credito bancario per ristrutturarlo, senza trarre alcun vantaggio fiscale dall’esistenza della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, ricostruisce il sistema normativo delle società di comodo. L’applicazione della disciplina è subordinata all’esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, che esclude ogni discrezionalità deduttiva. Il mancato superamento della soglia di operatività costituisce una presunzione legale relativa, comportando l’applicazione della disciplina; al ricorrere di tale presunzione, il comma 3 ne ricollega una seconda, anch’essa relativa, di reddito minimo.
La Corte precisa che il contribuente, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 30 cit., può provare, con onere a suo carico, l’impossibilità, per situazioni oggettive, di conseguire il reddito presunto; solo se ricorre una delle situazioni predeterminate dal Direttore dell’Agenzia con il provvedimento di cui al comma 4-ter, la disapplicazione è automatica. Dal dettato normativo emerge chiaramente che il contribuente ha l’onere non solo di allegare ma anche di provare le situazioni oggettive o i fatti costituenti causa di disapplicazione automatica.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama il costante indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui la motivazione apparente si configura quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento del giudice. Nel caso di specie, la sentenza di merito aveva dato rilievo alla difficoltà economica e al pignoramento dell’immobile, ma nulla aveva detto in merito al supporto probatorio di tali assunti difensivi, questione decisiva e veicolata in appello dall’amministrazione: tale carenza integra il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.