Condono e vincolo paesaggistico in area contigua alla riserva naturale (Cons. Stato n. 6086 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 preclude la sanatoria delle opere abusive di nuova costruzione in aree assoggettate a vincolo paesaggistico. La preclusione assoluta opera anche quando l’immobile ricade nell’area contigua alla riserva naturale, poiché tale zona è sottoposta all’identico regime di tutela ai sensi dell’art. 9 della l.r. Lazio n. 24 del 1998. Il regime regionale, che esclude la sanatoria anche per il vincolo sopravvenuto, è più restrittivo di quello statale ed è legittimo sul piano costituzionale. L’oggettivo aumento di superficie e di volume prevale sulle definizioni di SUL e sull’edilizia libera.

Il Fatto

Una proprietaria presentava istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della l.r. Lazio n. 12 del 2004 per ampliamenti su un villino, consistenti nella chiusura di un cavedio e di un balcone e nell’installazione di lastre di cristallo.

Roma Capitale negava la sanatoria rilevando che le opere ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nell’area contigua alla Riserva Naturale Regionale dell’Insugherata. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La proprietaria proponeva appello al Cons. Stato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale della vicenda: la localizzazione delle opere in area contigua anziché all’interno della riserva. Secondo il Collegio, la circostanza è irrilevante, perché sia la riserva sia la zona ad essa contigua sono assoggettate allo stesso vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 24 del 1998. Il vincolo ricade quindi tra quelli “a tutela dei parchi e delle aree protette” che l’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12 del 2004 richiama per escludere la sanatoria.

La Corte esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego comunale motiva chiaramente il mancato accoglimento delle osservazioni della parte, e non sussiste un obbligo di confutazione analitica delle stesse.

Quanto al secondo motivo, il TAR non avrebbe integrato postumamente la motivazione: nel richiamare la disciplina regionale sul vincolo, il giudice ha esercitato il principio di iura novit curia, autonomamente individuando le disposizioni applicabili senza incorrere in ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

Nel merito, gli interventi hanno creato nuovi volumi tramite la chiusura di spazi aperti e prodotto un aumento di superficie e cubatura. Rileva solo l’oggettivo aumento: né il mancato incremento della SUL né la riconducibilità delle chiusure alle VEPA mutano la conclusione. L’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 impedisce la sanatoria anche in caso di vincolo di inedificabilità relativa e di conformità urbanistica. La scelta regionale, più rigorosa nel prevedere la non condonabilità anche per il vincolo sopravvenuto, è stata ritenuta legittima dalla Corte cost. n. 181 del 2021. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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