Liquidazione compenso Commissario ad acta dopo completa ottemperanza al giudicato (TAR Calabria n. 581 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta è equiparato agli ausiliari del magistrato ai fini della liquidazione di onorari, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (art. 57 d.P.R. n. 115/2002). Il compenso è determinato sulla base delle tabelle approvate con D.M. 30 maggio 2002, avuto riguardo al valore della controversia, al tempo impiegato, alla completezza degli adempimenti e alla complessità delle questioni trattate. La liquidazione, a carico dell’amministrazione inadempiente, presuppone l’accertata e documentata esecuzione di tutte le statuizioni del giudicato da parte del commissario, il quale ha l’onere di depositare una relazione analitica comprovante l’avvenuta ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Palmi un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Giffone, rimasto ineseguito. Il TAR, con sentenza n. 139 del 24.02.2025, aveva ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento, nominando, per l’ulteriore inadempienza, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta.
Il Commissario, previa delega a un funzionario amministrativo, si insediava presso l’ente e depositava una documentata relazione comprovante l’intervenuta ottemperanza a tutte le statuizioni del giudicato, come attestato anche dal difensore della parte ricorrente. A seguito dell’istanza di liquidazione delle competenze avanzata dal commissario, il Tribunale ha proceduto alla determinazione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR qualifica il Commissario ad acta quale ausiliario del giudice, richiamando l’art. 57 d.P.R. n. 115/2002 che, per la liquidazione dei suoi compensi, lo equipara agli altri ausiliari del magistrato. Tale equiparazione comporta l’applicazione delle disposizioni generali in materia di spese di giustizia, in particolare quelle relative agli onorari degli ausiliari.
Il giudice evidenzia il rinvio operato dall’art. 50 d.P.R. n. 115/2002 alle tabelle ministeriali, specificando che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, legge n. 400/1988. Nel caso di specie, trova applicazione la tabella di cui al D.M. 30 maggio 2002 per le perizie e consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale.
Quanto alla quantificazione, il compenso è determinato in maniera equitativa, valutando una serie di criteri: il valore della controversia, il tempo impiegato e la complessità delle questioni affrontate. Il TAR riconosce poi la completezza degli adempimenti posti in essere e la continua interazione richiesta con gli uffici amministrativi e con il Tribunale.
Il Tribunale liquida quindi in favore del Commissario ad acta la somma di € 952,24, oltre oneri fiscali, contributivi e accessori di legge, ponendo l’onere della spesa a carico del Comune di Giffone, soccombente nel giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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