Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1775 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando risulti la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da certificazione di cancelleria, e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e la relativa parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla cosa giudicata formatasi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva. Il titolo era rimasto ineseguito da parte del Comune intimato, non costituito in giudizio.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del titolo azionato e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo segnatamente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il giudice precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, si richiamano l’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’art. 8 della legge n. 417/1978 e la Circolare Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991, oltre all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Liquida infine le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni. Nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Napoli.
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Nota della Redazione
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