Patrimonio edilizio dismesso rileva data entrata in vigore legge regionale (TAR Lombardia n. 1987 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione degli immobili dismessi con criticità ai sensi dell’art. 40-bis della l.r. Lombardia n. 12/2005, i Comuni devono verificare la sussistenza dei presupposti con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica, e non alla data delle informazioni istruttorie disponibili. In particolare, l’immobile deve risultare dismesso e fonte di criticità da almeno un anno rispetto a tale momento. È illegittima, per difetto d’istruttoria, la delibera consiliare che escluda un compendio dal novero degli immobili dismessi fondandosi su un criterio temporale diverso da quello imposto dalla norma. La qualificazione dell’area come “inedificata” è inoltre contraddetta quando, alla data di riferimento, le opere di demolizione non siano ancora concluse.
Il Fatto
Una società proprietaria di un complesso immobiliare situato in Milano impugna la delibera del Consiglio comunale con cui il Comune ha approvato le disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità ai sensi dell’art. 40-bis della l.r. n. 12/2005. Il compendio della ricorrente, già individuato nel PGT come area abbandonata e degradata, non è stato inserito nell’elenco degli immobili dismessi con criticità. La società chiede l’annullamento parziale della delibera nella parte in cui non ha incluso il proprio immobile.
L’amministrazione ha motivato l’esclusione ritenendo l’area inedificata, in quanto già oggetto di demolizione totale, e dunque estranea alla definizione di patrimonio edilizio dismesso con criticità. La questione arriva davanti al giudice amministrativo per verificare il corretto esercizio della potestà ricognitiva attribuita al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dal dato letterale dell’art. 40-bis, comma 1, della l.r. n. 12/2005. La disposizione impone ai Comuni di individuare, con deliberazione consiliare, gli immobili che alla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica — da almeno un anno — risultano dismessi e causano criticità sotto i profili della salute, della sicurezza, dell’inquinamento e del degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale.
Da tale formulazione il Tribunale deduce che il momento di riferimento per la verifica dei presupposti coincide con l’entrata in vigore della l.r. n. 11/2021, ossia il 26 giugno 2021, e non con la diversa data indicata dall’amministrazione nella delibera, che aveva assunto come riferimento le informazioni disponibili entro il mese di ottobre 2021. Il criterio adottato dal Comune si pone quindi in contrasto con l’interpretazione letterale della norma.
Il Collegio rileva inoltre che il compendio risultava già identificato nel PGT — nella Tavola R.10 — quale area abbandonata e degradata e pericolosa sotto il profilo ambientale e igienico-sanitario fin dal 2019, dunque più di un anno prima della data di entrata in vigore della legge regionale di modifica. L’amministrazione avrebbe pertanto dovuto includere l’immobile tra quelli dismessi con criticità, ove ne ricorressero i presupposti.
Quanto alla qualificazione dell’area come inedificata, la stessa è smentita dalla documentazione in atti: alla data di riferimento le attività di demolizione non erano ancora concluse, come confermato dai certificati sulla presenza di amianto del dicembre 2021 relativi ad alcuni edifici del complesso. L’area non poteva dunque essere considerata certamente priva di edifici.
Il ricorso è quindi accolto e, per l’effetto, la delibera consiliare è annullata per quanto di interesse della ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’oggetto della controversia e delle questioni giuridiche trattate.
Nota della Redazione
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