Revocazione per errore di fatto, domanda rescissoria necessaria e termini (Cons. Stato n. 10413 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è un mezzo di gravame a critica vincolata e di carattere eccezionale. La relativa domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, un’espressa istanza rescissoria, non bastando la richiesta di revocare la sentenza impugnata e di adottare ogni conseguenziale statuizione. Quanto ai termini, la revocazione fondata sui vizi conoscibili dalla pubblicazione della sentenza (numeri 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ.) è ordinaria e va proposta entro sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 92, comma 3, cod. proc. amm.. L’errore revocatorio presuppone un’abbaglio percettivo su un punto non controverso e determinante; non è configurabile quando il giudice abbia espressamente deciso la questione.

Il Fatto

Due proprietarie di unità abitative comprese in un complesso immobiliare chiedono la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, nel 2022, aveva respinto i loro appelli contro il diniego di annullamento di un’ordinanza di demolizione risalente al 1994. Il comune aveva ingiunto il ripristino perché il complesso era stato realizzato senza concessione edilizia in zona agricola.

La prima ricorrente deduce un errore di fatto sul computo delle volumetrie e sul silenzio assenso; la seconda assume che il giudizio di primo grado andasse dichiarato interrotto per la morte del difensore e di una parte, e che gli appelli non le fossero stati notificati, con violazione del contraddittorio. Resiste il comune.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., il collegio ne dichiara l’inammissibilità. Il primo ricorso è carente sul piano processuale: manca la domanda rescissoria, necessaria perché il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente e in una rescissoria eventuale. La richiesta di revocare la sentenza e di ogni conseguenziale statuizione non integra l’onere.

Nel merito, l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106, comma 1, cod. proc. amm., esige un errore di percezione materiale, su un punto non controverso e decisivo. Il superamento della volumetria costituisce, nella sentenza impugnata, solo una ragione ulteriore rispetto alla natura agricola dell’area e alla qualificazione dei manufatti come abitazioni civili. L’eventuale errore sul punto è dunque irrilevante.

La tesi della casa rurale investe invece una questione espressamente decisa e non può essere riproposta con la revocazione, che non è un nuovo grado di merito.

Il secondo ricorso è tardivo. L’errore di fatto integra ipotesi di revocazione ordinaria, soggetta al termine di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 92, comma 3, cod. proc. amm.: la sentenza è del 19 ottobre 2022, il termine è scaduto il 19 aprile 2023, il ricorso è stato notificato nel maggio 2024. Non opera la deroga del comma 4, perché gli eredi non erano parti necessarie del giudizio d’appello: rispetto all’ordinanza di demolizione i proprietari sono cointeressati e i rapporti sono scindibili, sicché l’appello non andava loro notificato.

All’inaccoglibilità manifesta conseguono la condanna alle spese e la sanzione ex art. 26, comma 2, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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