Termini di custodia cautelare: rileva la pena edittale e non quella inflitta (Cass. pen. Sez. I n. 33293 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di conferma in appello della sentenza di condanna di primo grado, i termini di durata massima della custodia cautelare sono quelli complessivi previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. Per il relativo computo occorre fare riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non alla pena irrogata in concreto. La distinzione tra pena edittale e pena inflitta risponde a una scelta di sistema, non superabile in via interpretativa. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
Il Fatto
Con sentenza del 18 dicembre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della condanna di primo grado, determinava in ventuno anni di reclusione la pena inflitta al ricorrente. Per alcuni dei reati ascritti l’uomo era sottoposto a custodia cautelare in carcere in virtù di ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 12 dicembre 2019.
La difesa chiedeva alla Corte di appello di dichiarare la perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini; l’istanza era rigettata con ordinanza del 5 gennaio 2026. L’appello cautelare al Tribunale di Catanzaro veniva respinto con ordinanza del 10 marzo 2026, sul rilievo che, trattandosi di condanna “doppia conforme”, il termine massimo non era decorso dovendosi guardare alla pena edittale. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la questione nei termini di una scelta tra due criteri di computo del termine di durata massima della misura: la pena prevista in astratto dalla legge per i reati ritenuti in sentenza ovvero la pena concretamente inflitta.
Sul punto esiste un orientamento consolidato: i termini applicabili in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il cui calcolo rileva la pena edittale e non quella irrogata. Il Collegio richiama Sez. II n. 16752 del 2020 e Sez. VI n. 27408 del 2010, aderendovi pienamente.
In applicazione di tale principio, l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro è immune dai vizi lamentati: il termine di legge per la cessazione dell’efficacia della misura non è decorso, poiché il riferimento va fatto alla pena edittale. Sono pacifici gli ulteriori elementi, ossia la decorrenza della misura e le sospensioni dei termini.
La doglianza difensiva basata sul trattamento riservato ai coimputati non muta l’esito: la Corte si attiene al criterio astratto, coerente con la disciplina dei termini cautelari. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte rileva che essa è stata già dichiarata inammissibile dalla Corte cost. n. 223 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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