Appropriazione indebita in associazione non riconosciuta: querela al solo legale rappresentante (Cass. pen. Sez. II n. 26394 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto legittimato a esercitare il diritto di querela spettante a una persona giuridica o a un’associazione non riconosciuta, non essendo indicato espressamente nella legge penale, va individuato a norma dell’art. 75, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per il rinvio contenuto nell’art. 91 cod. proc. pen.; in mancanza di specifici accordi o norme statutarie, la rappresentanza spetta alla più alta carica associativa e solo in difetto di organi istituzionali a ciascun componente. Il principio che, in caso di appropriazione indebita commessa dal legale rappresentante ai danni della società, riconosce la legittimazione al singolo socio quale persona offesa, non è applicabile all’associazione non riconosciuta: il singolo associato non è titolare di alcuna quota del patrimonio, sicché non è persona offesa ai sensi dell’art. 120 cod. pen. La mera inerzia del legale rappresentante, successiva alla consumazione del reato ascritto ad altro soggetto, non configura reato né lo pone in conflitto di interessi con i querelanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Savona, in sede di riesame, ha annullato il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro probatorio di una carta di credito prepagata. Il provvedimento riguardava un soggetto sottoposto a indagini per appropriazione indebita, aggravata dalla continuazione, commessa in qualità di rappresentante sindacale nazionale di un’associazione non riconosciuta: con più pagamenti, per poco più di mille euro, in una sala scommesse.

Il Tribunale ha ritenuto la querela proposta da soggetti non legittimati, con conseguente improcedibilità del reato, punibile solo a querela. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 120 cod. pen., 244 e 253 cod. proc. pen., sul presupposto dell’inerzia e della connivenza del legale rappresentante dell’associazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ritenuto non fondato. La Corte muove dal criterio generale già affermato in passato: per le associazioni non riconosciute, in mancanza di norme statutarie che individuino i soggetti titolari della presidenza o della direzione, la legittimazione va riferita alla più alta carica associativa, e solo in difetto di organi istituzionali a ciascun componente, secondo il rinvio dell’art. 91 cod. proc. pen. all’art. 75 cod. proc. civ.

Il ricorrente invocava il principio, elaborato in materia societaria, secondo cui la querela per appropriazione indebita commessa dal legale rappresentante ai danni della società spetta al singolo socio titolare delle residue quote, quale persona offesa e non solo danneggiato. La Corte richiama tale orientamento, ma lo ritiene non applicabile al caso concreto, per una serie di differenze decisive.

Anzitutto, si è in presenza non di una società ma di un’associazione non riconosciuta: il singolo associato, diversamente dal socio, non è formalmente titolare di una quota del patrimonio dell’ente. Ne deriva che egli non può qualificarsi persona offesa ai sensi dell’art. 120 cod. pen. rispetto a un reato che lede quel patrimonio.

In secondo luogo, nei precedenti richiamati era indagato il legale rappresentante della società, mentre qui non risulta indagato il legale rappresentante dell’associazione. La mera inerzia di quest’ultimo, successiva alla già avvenuta consumazione del reato da parte di altro soggetto, non integra alcun reato. L’inerzia nell’esercizio del potere di querela, inoltre, è frutto di una scelta rimessa al titolare del potere in forza dello statuto, e non dimostra di per sé un conflitto di interessi con i querelanti.

Ne consegue, per la Corte, la correttezza dell’operato del Tribunale di Savona: il reato ipotizzato non è procedibile, essendo la querela stata proposta da soggetti privi di legittimazione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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