Riammissione in servizio del dimissionario è proposta contrattuale, non diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8675 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riammissione in servizio dell’ex dipendente cessato per dimissioni volontarie non costituisce oggetto di un diritto soggettivo alla ricostituzione del rapporto. L’istanza dell’ex dipendente va qualificata, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, come proposta contrattuale che l’amministrazione è libera di accettare, esercitando il potere discrezionale di valutazione dell’interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso. Resta in capo al richiedente il solo diritto agli obblighi strumentali: che la domanda sia esaminata con tempestività e secondo correttezza e buona fede e che la decisione, anche negativa, sia adottata con congrua motivazione. Il relativo inadempimento può fondare una pretesa risarcitoria, ma non il diritto al reintegro.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di un’Agenzia fiscale, si era dimesso volontariamente e aveva chiesto, pochi anni dopo, la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi della disciplina contrattuale di comparto. L’amministrazione era rimasta silente e, nelle more, aveva indetto una selezione pubblica per la copertura di numerosi posti nello stesso profilo professionale.
Il Tribunale aveva accertato il diritto del lavoratore alla ricostituzione; la Corte d’appello, preso atto della sopravvenuta rinuncia all’assunzione per motivi personali, dichiarò cessata la materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, condannò l’Agenzia alle spese. Contro questa statuizione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, contestando la configurabilità del diritto e la regolamentazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricognizione della disciplina contrattuale applicabile, che subordina la ricostituzione del rapporto alla disponibilità del posto in dotazione organica e al mantenimento dei requisiti generali per l’assunzione. La formulazione della clausola — con l’inciso “in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato” — lascia intendere che la riammissione presuppone l’accettazione della richiesta da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che la riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del rapporto precedente, ma alla costituzione di un rapporto nuovo, e che l’istanza del dipendente va qualificata come proposta contrattuale. È esclusa, pertanto, la configurabilità di un diritto soggettivo all’accettazione, poiché resta in capo all’amministrazione la decisione discrezionale di verificare il soddisfacimento dell’interesse pubblico mediante la copertura del posto senza concorso.
La Corte richiama un orientamento consolidato (Cass. n. 21660/2008, Cass. n. 26556/2008, Cass. n. 6037/2011, Cass. n. 15099/2018, Cass. n. 31647/2022), secondo cui la pubblica amministrazione deve esercitare la discrezionalità rispettando i criteri generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili in forza dei principi di imparzialità e buon andamento dell’art. 97 Cost. e dei poteri datoriali dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il richiedente può dolersi solo dell’inadempimento degli obblighi strumentali relativi all’esame tempestivo dell’istanza e all’adozione di una decisione motivata, anche negativa.
Nel caso concreto il posto non è stato mai reso disponibile, avendo l’amministrazione optato per una selezione pubblica, e nessun profilo di responsabilità per inadempimento degli obblighi strumentali è stato fatto valere dall’ex dipendente, che si era limitato a chiedere il reintegro. Il ricorso è dunque accolto e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con conferma della cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese per la particolarità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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