Intercettazioni con captatore informatico: inutilizzabilità esclusa e sospensione legittima (Cass. pen. Sez. VI n. 29131 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, la disciplina dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. consente l’attivazione discontinua del microfono quando si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il regime derogatorio non impone l’attivazione continua del captatore, ma soltanto ne prescinde dalla preventiva indicazione dei luoghi e del tempo; la sua violazione non è presidiata da alcuna inutilizzabilità. La sospensione temporanea delle operazioni di captazione, disposta dal pubblico ministero per apprezzabili ragioni funzionali alle indagini, è legittima e non priva la persona intercettata di garanzie, purché sia tracciabile mediante verbale e avvenga sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Il termine di durata decorre dal momento di effettivo inizio delle operazioni e non da quello di emissione del decreto autorizzativo. È esclusa, altresì, la qualificazione dell’inoculazione del captatore come metodo idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione della fonte di prova ai sensi dell’art. 188 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, in riforma solo in punto di pena della decisione di primo grado, aveva condannato alcuni operatori della Guardia di Finanza e alcuni privati per una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, favoreggiamento personale, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata e collusione per frodare la Finanza. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, i pubblici ufficiali avrebbero compiuto atti contrari ai doveri di ufficio ricevendo utilità dai privati.

Il materiale probatorio era costituito soprattutto da intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle captazioni effettuate mediante un captatore informatico inoculato nello smartphone di uno degli imputati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione delle regole sull’esecuzione delle operazioni.

La Motivazione della Corte

La sesta sezione affronta anzitutto il tema dell’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite con modalità discontinue. Secondo i ricorrenti, quando il decreto non individui luoghi e tempo di attivazione del microfono, il captatore dovrebbe essere mantenuto sempre in funzione, poiché la legge non consentirebbe modalità selettive per i delitti contro la pubblica amministrazione. La Corte respinge la tesi: l’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. predica la possibilità di procedere “a singhiozzo”, e il regime derogatorio si limita a esonerare il giudice dall’indicare preventivamente luoghi e tempo, senza imporre l’attivazione continuativa. L’eventuale decontestualizzazione delle conversazioni può incidere sull’attendibilità del risultato, ma non sulla sua utilizzabilità, in assenza di un divieto di legge.

Quanto alla violazione dell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., il Collegio ribadisce che l’incompletezza dei verbali non è sanzionata con l’inutilizzabilità, prevista dall’art. 271 cod. proc. pen. solo nei casi tassativamente indicati. Nel caso di specie i verbali risultavano redatti, con indicazione di data e ora di inizio e fine delle operazioni.

Né può condividersi la tesi secondo cui l’inoculazione del virus mediante invio di un link integrerebbe un metodo idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione della fonte di prova ex art. 188 cod. proc. pen. La Corte distingue il mezzo di ricerca della prova dal risultato probatorio: l’attività captativa prescinde fisiologicamente dal consenso degli interlocutori e non altera la genuinità delle comunicazioni documentate.

Sul versante della durata, la Corte esclude che l’inizio delle operazioni a distanza di circa due mesi dal decreto autorizzativo ne comporti l’inutilizzabilità, non prevedendo gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. un termine iniziale. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 267 cod. proc. pen., in relazione all’art. 15 Cost., è dichiarata manifestamente infondata.

Infine, è ritenuta legittima la sospensione delle captazioni per apprezzabili ragioni funzionali, purché disposta dal pubblico ministero e tracciata con verbale: la ripresa del termine decorre dalla riattivazione, non dall’emissione del decreto. Quanto al capo relativo a una truffa contestata a uno degli imputati per allontanamento dal servizio, la sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena per i reati residui.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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