Occupazione abusiva non scriminata da stato di necessità permanente (Cass. pen. Sez. VII n. 25232 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di occupazione abusiva di un bene immobile è scriminato dallo stato di necessità solo se il pericolo di danno grave alla persona è attuale e transitorio, non quando la condotta serve a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche dopo la novella dell’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile all’art. 633 cod. pen. quando l’occupazione arbitraria si protrae per un consistente lasso di tempo e finché perdura. La condotta susseguente al reato presuppone l’esaurimento dell’azione criminosa, incompatibile con il suo permanere. Nei reati permanenti la protrazione dell’occupazione esclude la non punibilità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso congiunto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 07/10/2025, aveva confermato la condanna per il delitto di occupazione abusiva di un bene immobile. La difesa censurava la decisione per l’insussistenza del requisito dell’apprezzabile lasso temporale dell’occupazione e per la mancata valutazione di tale profilo da parte della corte di merito, che aveva ritenuto sufficiente la mera abusività.
Con motivi ulteriori il ricorrente deduceva la configurabilità della scriminante dello stato di necessità e della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione era così chiamata a verificare la correttezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata su tutti e tre i profili.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di appello emerge che la corte territoriale ha affermato che ai fini della configurabilità dell’occupazione è sufficiente dimostrare l’abusività e la non temporaneità, mentre la temporaneità non deve essere necessariamente predeterminata. Tale conclusione è corretta, perché conferma l’orientamento secondo cui il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019).
Il secondo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato e reiterativo dell’identico motivo di appello già respinto dalla corte di merito. La Corte richiama il principio secondo cui il delitto di occupazione abusiva è scriminato dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. La scriminante esige tuttavia che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità altrimenti del pericolo: essa può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio, e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa (Sez. 6, n. 8845 del 26/02/2026, Rv. 289535).
Il terzo motivo è del pari inammissibile, perché manifestamente infondato e reiterativo del motivo di appello respinto. La particolare tenuità del fatto, anche a seguito della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici quando l’occupazione arbitraria si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura. Il riferimento alla “condotta susseguente al reato” presuppone infatti l’esaurimento dell’azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza (Sez. 2, n. 15062 del 29/01/2026, Rv. 289792).
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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