Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti ai precari con Commissario ad acta (TAR Campania n. 1520 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che ha accertato il contrasto tra l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, riconoscendo il diritto alla carta docenti anche agli insegnanti assunti a tempo determinato, è eseguibile con il rito dell’ottemperanza. Costituito in giudizio solo formalmente, l’Ministero dell’Istruzione e del Merito non assolve all’onere della prova dell’avvenuto pagamento, che grava su di esso quale debitore. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del titolo, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Un’insegnante, assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto alla carta docenti, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare le somme sulla carta e a rifondere le spese di lite.

Notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, la sentenza è rimasta ineseguita. La ricorrente ha allora adito il TAR Campania con ricorso per ottemperanza, chiedendo di dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato, di condannare l’Amministrazione al pagamento, di assegnare un termine e di nominare un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali del rito. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È altresì ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare precetto.

Nel merito, il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti non risulta che le statuizioni del giudicato, correttamente notificate, abbiano ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, in tema di onere della prova dell’adempimento, le Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001: grava sul debitore la dimostrazione di aver eseguito la prestazione.

La domanda è dunque accolta. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Seguono la relazione finale del commissario, la liquidazione del compenso con separato provvedimento, l’onere di restituzione della copia esecutiva o di quietanza e la condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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