Visto di conformità su scritture contabili, non sulla governance associativa (TAR Veneto n. 1359 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del diretto controllo e della responsabilità, previsto dall’art. 23, comma 2, d.m. n. 164 del 1999 per il rilascio del visto di conformità, si riferisce alle attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture contabili, non alla governance dell’ente collettivo. Il sintagma “tali attività” va riferito grammaticalmente e logicamente agli adempimenti menzionati immediatamente prima, e non al controllo della società o dell’associazione. Ne consegue che la qualità di associato — e non di socio — non è idonea a escludere l’abilitazione, quando il professionista eserciti materialmente il controllo diretto sulle scritture contabili e la trasmissione avvenga tramite il canale telematico dell’ente di appartenenza. L’interpretazione contraria introduce un requisito ulteriore privo di fondamento normativo e genera una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai professionisti dipendenti delle società di servizi e ai responsabili dei CAF.

Il Fatto

Il ricorrente è iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esercita la propria attività come associato di uno studio professionale, rivestendovi la qualifica di responsabile del settore contabilità e dichiarazioni fiscali. Dal 2010 è iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997, quale unico professionista dello studio in possesso di tale abilitazione, e ha sempre trasmesso la documentazione per la permanenza nell’elenco, dichiarando di operare tramite il canale telematico dell’associazione.

Nel gennaio 2025 ha trasmesso la documentazione per il rinnovo. L’Ufficio ha dapprima confermato l’iscrizione, ma ha poi avviato un’istruttoria sulla posizione del professionista all’interno dell’associazione. Con comunicazione del 25 agosto 2025, ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, ha preannunciato la revoca dell’abilitazione, sul presupposto che la qualità di associato, e non di socio, impedisse di riconoscergli il diretto controllo e la responsabilità. Disattese le osservazioni, la Direzione Regionale ha disposto la revoca con provvedimento del 15 ottobre 2025, con decorrenza dal 28 agosto 2025. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 23 d.m. n. 164 del 1999. La norma pone come regola generale l’identità soggettiva tra chi predispone le dichiarazioni e tiene le scritture contabili e chi appone il visto. Il comma 2 contempla una deroga: le dichiarazioni e le scritture si intendono predisposte dal professionista anche quando sono tenute dal contribuente o da una società di servizi, purché l’attività sia svolta sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. La prassi dell’Agenzia ha esteso la deroga alle associazioni professionali.

Il provvedimento impugnato aveva letto il requisito come esigenza di controllo gestionale dell’associazione, di partecipazione agli utili e di responsabilità illimitata per le obbligazioni dell’ente, concludendo che l’associato — a differenza del socio — ne fosse privo. Il Collegio non condivide questa lettura. Sul piano letterale, il sintagma “tali attività”, cui si correla l’obbligo di controllo diretto, richiama le attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture menzionate immediatamente prima, e non il controllo dell’ente. L’uso del plurale esclude il riferimento al controllo dell’organizzazione nel suo complesso, mentre l’articolo indeterminativo “uno” nella locuzione relativa alla maggioranza del capitale conferma che non è richiesta identità tra il professionista vistante e chi detiene la maggioranza.

Sul piano sistematico, l’interpretazione seguita dall’Amministrazione produce una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai professionisti dipendenti delle società di servizi e ai responsabili dei CAF, che possono apporre il visto e trasmettere le dichiarazioni tramite il canale dell’ente di appartenenza senza esercitare alcun controllo sulla gestione.

Nel caso concreto non è contestato che il ricorrente eserciti materialmente e personalmente il controllo diretto sulle attività di predisposizione e tenuta delle scritture contabili dei clienti dello studio, né che la trasmissione avvenga tramite il canale telematico dell’associazione. Ricorrono dunque tutte le condizioni richieste dalla norma e dalla prassi applicativa. Il provvedimento è pertanto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza verso l’Amministrazione e sono compensate nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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