Chiosco su concessione demaniale: non sanabile l’abuso realizzato in fascia costiera vincolata (TAR Sardegna n. 541 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I manufatti abusivamente realizzati su area demaniale non sono sanabili ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. L’accertamento di conformità, pur configurandosi quale provvedimento definitivo idoneo a chiudere il procedimento, non può essere rilasciato per opere insistenti su suoli demaniali, atteso il regime particolarmente rigoroso che li governa. La mancata indicazione, nel provvedimento di diniego, del termine e dell’autorità dinanzi alla quale ricorrere integra un errore scusabile che consente la rimessione in termini del ricorrente. La diffida a demolire adottata successivamente al rigoroso diniego dell’istanza di sanatoria non è illegittima per pendenza del procedimento, ormai conclusosi in senso negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima per il posizionamento di un chiosco amovibile a servizio della balneazione, presentava istanza di accertamento di conformità per l’installazione della struttura. Il Comune, previo parere negativo, adottava una diffida a demolire, successivamente confermata. Avverso tali atti, nonché avverso il provvedimento regionale di improcedibilità della pratica paesaggistica e l’ordine di cessazione dell’attività, il ricorrente proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR, respinte le eccezioni processuali, valuta il parere comunale negativo come atto a contenuto duplice, avente natura di diniego definitivo dell’accertamento di conformità, essendo indirizzato non solo alla Regione ma anche all’interessato e al SUAPE. Ciò nonostante, l’assenza di indicazione dei termini di impugnazione configura un errore scusabile che giustifica la rimessione in termini del ricorrente.
Nel merito, osserva come la struttura non fosse riconducibile alle strutture di facile rimozione eccezionalmente ammesse nella fascia dei 300 metri dalla battigia, risultando collocata stabilmente nell’area. Inoltre, la concessione demaniale era scaduta nel periodo di mantenimento del chiosco, sicché l’installazione era avvenuta in assenza di titolo. In ogni caso, i manufatti abusivi realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, secondo il richiamato orientamento del Consiglio di Stato.
Quanto alla sopravvenuta normativa sul mantenimento dei manufatti amovibili nei periodi di sospensione stagionale, la disciplina era entrata in vigore successivamente al periodo in cui l’abuso era stato realizzato. Infine, il successivo provvedimento interdittivo dell’attività resiste alle censure, essendo evidente il carattere abusivo del manufatto. Il ricorso è conseguentemente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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