Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Marche n. 161 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla percezione del c.d. bonus carta docente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, non esime dalla condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro n. 141/2025, pubblicata il 24 giugno 2025, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’assegnazione delle relative somme, con condanna alle spese.

Passata in giudicato la decisione, come attestato dalla Cancelleria, la ricorrente lamenta la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato perché il titolo indicato in epigrafe è rimasto inadempiuto. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, in linea con quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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