Ottemperanza al giudicato: l’adempimento parziale non elide l’inottemperanza (TAR Lombardia n. 2756 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza dell’amministrazione al giudicato deve essere integrale. La corresponsione della sola somma capitale, in assenza del pagamento degli accessori (interessi o rivalutazione) espressamente previsti dal titolo esecutivo, non integra piena esecuzione della sentenza, configurando un’inottemperanza parziale che legittima la proposizione del ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di completare l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso e comunque in modo incompleto, determina la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Sondrio aveva riconosciuto a un docente il diritto di usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accredito di un importo di € 2.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994. La sentenza, passata in giudicato, non veniva eseguita dall’amministrazione, spingendo il ricorrente ad agire per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
In prossimità della camera di consiglio, il Ministero depositava la documentazione attestante l’avvenuto accredito del voucher, ma il ricorrente non assumeva una posizione formale. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, disponeva l’acquisizione di una relazione dall’amministrazione per chiarire l’ammontare e la tipologia degli importi accreditati dalla Sogei S.p.A., distinguendo tra somma capitale e accessori. La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale chiariva che l’importo accreditato era da attribuirsi esclusivamente al bonus “carta docente”, ossia alla sola somma capitale.
Il TAR ha quindi preso atto che l’amministrazione aveva corrisposto la somma capitale ma non la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, come previsto dal titolo esecutivo. La pretesa del ricorrente risultava pertanto solo parzialmente soddisfatta, configurandosi un’inottemperanza per la somma residua. Il giudice ha ritenuto che l’esecuzione del giudicato non possa dirsi completa se manca il pagamento degli accessori, che costituiscono parte integrante del credito azionato.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni per l’integrale adempimento. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Sondrio, o funzionario delegato, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
La condanna alle spese segue la soccombenza, considerato che l’amministrazione ha adempiuto solo a seguito del ricorso e comunque parzialmente. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state distratte a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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