Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per carta docente (TAR Piemonte n. 1259 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ordina all’amministrazione di darvi esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con condanna al pagamento delle somme liquidate e degli interessi legali dal dovuto fino al saldo. Nel caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta è nominato sin d’ora e assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, senza diritto ad alcun compenso quando l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. La rivalutazione monetaria non è dovuta se la parte non allega una sua incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato stipulati in più anni scolastici, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnare la carta del docente e di accreditare sulla stessa la somma liquidata, quale contributo alla formazione professionale.

Formatosi il giudicato e rimasta la sentenza ineseguita, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’esecuzione del titolo e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme ivi liquidate. Il Ministero si costituiva formalmente, opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava contestato che l’amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato.

Ricorrono dunque i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

In punto di interessi, il Collegio conferma che gli stessi sono dovuti nella misura legale dal dovuto, in relazione alle singole annualità, fino al saldo effettivo. La rivalutazione monetaria è invece esclusa, perché la parte non allega che essa abbia avuto un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge.

Nel caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto. All’attività demandata non è dovuto alcun compenso, rientrando essa nei compiti istituzionali del commissario. L’amministrazione è infine condannata alle spese di giudizio, distratte in favore dei difensori antistatari, e la Segreteria è incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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