Divieto di mutatio della domanda nel ricorso in riassunzione davanti al TAR (TAR Campania n. 1216 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, la parte non può proporre una domanda diversa da quella trasposta: la modificazione del petitum sostanziale e la proposizione di motivi nuovi integrano inammissibilità, con onere del giudice di pronunciarsi esclusivamente sulla domanda come originariamente cristallizzata. La pretesa risarcitoria per lesione di interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone la prova dell’illegittimità degli atti, della colpa, del nesso causale e del bene della vita; ove tali elementi difettino, la domanda è infondata. L’occupazione temporanea ex art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, in quanto riconducibile a un potere autoritativo, non è attratta alla giurisdizione ordinaria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile accessibile attraverso il cortile di un palazzo storico, hanno lamentato danni derivanti dall’occupazione temporanea di una porzione del loro fondo e dalla inibizione della servitù di passaggio. In primo grado il Tribunale di Nola aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Riassunta la causa davanti al TAR, i ricorrenti hanno proposto un ricorso nuovo, articolato in tre motivi.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dei motivi nuovi e la violazione del giudicato interno, chiedendo che il Collegio si pronunciasse nei limiti delle domande originarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. I ricorrenti, dopo aver adito il giudice ordinario lamentando danni da comportamenti dell’amministrazione, hanno modificato la domanda affermando che i danni derivino da provvedimenti illegittimi, contestati per la prima volta solo incidentalmente in questa sede, quando il termine di decadenza di 120 giorni ex art. 30 c.p.a. era già integralmente decorso.
In accoglimento dell’eccezione, il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché integralmente nuovo. Il giudice amministrativo deve pronunciarsi sulla domanda come originariamente proposta, senza mutatio del petitum. La domanda risarcitoria, inoltre, è formulata in maniera confusa e presenta profili di inammissibilità.
Nel merito, la domanda è infondata. Difettano la dimostrazione dell’illegittimità degli atti, della colpa dell’amministrazione, del nesso di causalità e del danno. Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 500 del 1999 e dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021: la responsabilità dell’amministrazione per lesione di interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone la prova del bene della vita.
Quanto ai danni, il Collegio conferma che la servitù si era estinta e che l’acquisto di altro immobile non è riconducibile all’impossibilità di utilizzo del passo carrabile. La protratta occupazione sine titulo è contestata e non provata. La richiesta di consulenza tecnica è rigettata per difetto dei presupposti.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e rigettato per il resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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