Terzo condono, vincolo sull’area e insanabilità dell’abuso maggiore (TAR Lazio n. 693 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre alle ulteriori condizioni, costituiscono opere minori senza aumento di volume e superficie. Un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non può essere sanato. La sussistenza del vincolo comporta ex lege l’insanabilità dell’abuso maggiore, senza che si renda necessaria alcuna verifica di compatibilità dell’opera con il vincolo o con la disciplina urbanistica, né il previo parere dell’autorità preposta alla tutela.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ad uso civile abitazione in area catastalmente individuata. In relazione a tale immobile ha presentato istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990; non essendo state presentate osservazioni, ha denegato il condono con provvedimento del 3 dicembre 2015.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio per incompetenza, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe omesso di considerare il nulla osta provinciale e non avrebbe indicato le ragioni urbanistiche ostative. In via subordinata ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle norme sul terzo condono, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai manufatti non ricadenti su area vincolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La domanda riguarda un immobile di nuova costruzione, integrante un abuso maggiore rientrante nei numeri 1, 2 e 3 dell’allegato n. 1 del d.l. n. 269/2003. Rispetto a tali abusi la sussistenza del vincolo sull’area di costruzione comporta ex lege l’insanabilità.

Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le opere abusive in area vincolata sono sanabili solo se, oltre alle ulteriori condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie. Ne deriva che un abuso con nuove superfici e nuova volumetria non può essere sanato.

Da tale premessa il Collegio deduce l’infondatezza di tutte le censure principali. L’insanabilità del vincolo comporta che nessuna verifica di compatibilità si rendeva necessaria. Non sussiste la dedotta incompetenza: il Comune non ha esercitato ingerenze sulle valutazioni dell’autorità preposta al vincolo, ma si è limitato a rilevarne il carattere ostativo rispetto al titolo in sanatoria. Parimenti non era richiesta una motivazione più articolata.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il TAR la ritiene manifestamente infondata, in ragione del carattere eccezionale della sanatoria straordinaria. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 181/2021, che ha evidenziato come la disciplina del 2003 preveda che i vincoli precludano senz’altro la sanatoria, a differenza della normativa del 1985, ove l’efficacia ostativa era collegata al parere negativo dell’autorità preposta.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese liquidate in favore del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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