Inammissibilità delle domande nuove in sede di repliche e competenza dell’Arbitro Assicurativo sulle polizze decorrelate (Arbitro Assicurativo n. 869 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso all’Arbitro Assicurativo che rinvii al reclamo e alla documentazione prodotta per l’esposizione dei fatti, purché il petitum e la causa petendi siano individuabili attraverso un esame complessivo degli atti. L’Arbitro Assicurativo è competente a conoscere delle contestazioni relative alla corretta e trasparente gestione del rapporto assicurativo, ivi incluse le polizze “decorrelate” abbinate a finanziamenti. In sede di repliche sono ammissibili soltanto le mere specificazioni di domande già proposte, mentre sono inammissibili le richieste che introducano un petitum sostanzialmente nuovo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto 6 novembre 2024, n. 215.
Il Fatto
Il ricorrente contestava il conteggio di estinzione anticipata di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, della durata di 120 mensilità, comprensivo di un pacchetto assicurativo di durata triennale. Lamentava, in particolare, la mancata comunicazione del dettaglio analitico del conteggio e l’incremento dell’importo dovuto, giustificato dall’intermediario con la fruizione della “quota servizi”. L’intermediario resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per genericità, il difetto di competenza dell’Arbitro Assicurativo e, in sede di controrepliche, l’inammissibilità delle domande nuove formulate dal ricorrente nelle repliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, richiamando il principio per cui il petitum deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo, non limitato alla parte delle conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva. Nel caso di specie, il petitum è stato individuato nella richiesta di comunicazione del conteggio analitico delle pretese creditorie dell’intermediario, risultando le contestazioni sufficientemente chiare.
Quanto alla competenza, il Collegio ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione nei limiti in cui vengono in considerazione profili attinenti alla corretta e trasparente gestione del rapporto assicurativo. Le doglianze del ricorrente attengono alla condotta dell’intermediario nella duplice veste di finanziatore e di intermediario assicurativo, iscritto nella sezione D del RUI. Le contestazioni relative ai criteri di calcolo dei premi assicurativi finanziati implicano la necessità di conoscere le caratteristiche delle polizze, la loro durata e gli effetti dell’estinzione anticipata sulla permanenza delle coperture, integrando l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del D.lgs. n. 209/2005, applicabili anche agli intermediari iscritti nella sezione D del RUI. L’art. 54 del Regolamento IVASS n. 40/2018 impone ai distributori di comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti, anche nella gestione del rapporto contrattuale.
Il Collegio ha, invece, ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità delle domande nuove formulate in sede di repliche. Le contestazioni relative alla presunta eccessività del tasso di interesse, alla vessatorietà delle clausole e allo squilibrio contrattuale costituiscono un petitum sostanzialmente nuovo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto 6 novembre 2024, n. 215, e sono altresì fuori dal perimetro di competenza dell’Arbitro Assicurativo, non derivando dalla stipulazione di un contratto di assicurazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto soddisfatta l’esigenza informativa del ricorrente, avendo l’intermediario prodotto ampia documentazione utile a ricostruire il calcolo del debito residuo relativo ai premi assicurativi, inclusi i conteggi di estinzione anticipata, il piano di ammortamento e le condizioni generali delle polizze. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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