Ottemperanza per sentenze del giudice ordinario: i presupposti dell’azione e la nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 612 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione. In caso di inerzia, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a beneficiare dell’erogazione economica di 500,00 euro annui per l’anno scolastico 2017/2018, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo.

Nonostante la sentenza fosse stata notificata alla pubblica amministrazione munita di formula esecutiva, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ricordato che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, e che tale rimedio è alternativo all’esecuzione civile, rispetto alla quale si caratterizza per una diversità ontologica. Ha precisato, inoltre, che il giudice amministrativo è chiamato a verificare la sola stretta esecuzione del giudicato, senza poter conoscere di domande ulteriori o diverse.

Il Collegio ha accertato la regolarità del ricorso, rilevando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito, la notifica alla controparte e la sussistenza della valenza di cosa giudicata della sentenza, comprovata dall’apposita certificazione del giudice del lavoro. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere iniziata solo decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Nel merito, il TAR ha accertato che il Ministero non aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza e non aveva contestato l’inadempimento. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Giudice ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega. Ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. Ha infine liquidato le spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *