Ottemperanza: la cessata materia del contendere non preclude la domanda di spese se l’adempimento è tardivo (TAR Abruzzo n. 345 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’avvenuto adempimento dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessata materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., non essendovi più alcuna utilità da conseguire. Tale declaratoria non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, le quali seguono la regola della soccombenza virtuale, potendo essere compensate solo in presenza di giusti motivi, da valutarsi alla luce del comportamento processuale delle parti e dei tempi dell’esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza n. 646 del 19 dicembre 2024, passata in giudicato, il Tribunale di Pescara aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del docente, della somma di €1.000,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi e rivalutazione. Rimasta inerte l’Amministrazione, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si costituiva, eccependo l’intervenuta esecuzione del giudicato prima della proposizione del ricorso e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che l’Amministrazione aveva comunicato l’avvenuto accredito della somma dovuta dopo la proposizione del gravame, ha dichiarato la cessata materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La pronuncia si fonda sul venir meno dell’interesse azionato, essendo venuto meno l’oggetto della pretesa satisfattiva.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di compensarle, richiamando la sussistenza di giuste ragioni legate alla peculiarità della vicenda. La decisione implicita esclude che la dichiarazione di cessazione possa di per sé elidere il diritto alla refusione delle spese da parte del ricorrente vittorioso, ancorché la soccombenza debba essere valutata in termini virtuali.
La sentenza conferma l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di adempimento tardivo, la declaratoria di cessata materia non preclude la domanda di rifusione delle spese, la cui regolazione resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice sulla base del principio di causalità e del comportamento delle parti nel processo.
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Nota della Redazione
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