Test allergologico e nome commerciale: rileva la corrispondenza sostanziale (Cons. Stato n. 10022 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di gara il criterio premiale che richiede un test allergologico strettamente riferito all’esatto nome commerciale dichiarato in offerta è soddisfatto anche quando la riferibilità risulti da una dichiarazione del produttore che colleghi il test al prodotto offerto. Il dato testuale della lex specialis non impone un vincolo di menzione nel referto, ma un vincolo di corrispondenza sostanziale tra il prodotto testato e quello offerto. L’interpretazione formalistica contrasta con il principio del risultato e non è necessaria a tutelare la par condicio competitorum. Il chiarimento della stazione appaltante che ammette la dichiarazione del produttore non modifica la disciplina di gara e, se adottato prima dell’apertura delle buste, è legittimo. La mancata armonizzazione della norma tecnica UNI EN ISO 21420:2020 consente di ritenere assolto il requisito capitolare mediante il test secondo la norma previgente UNI EN 420:2003, in virtù del principio di equivalenza funzionale.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla gara indetta dall’Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti – ARIA S.p.a. per la fornitura di guanti chirurgici e non, relativa al Lotto 13, classificandosi al terzo posto. L’aggiudicazione è stata disposta in favore della prima classificata.
La terza graduata ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittima attribuzione del punteggio massimo al test di allergenicità, la non conformità del prodotto alla normativa UNI EN ISO 21420:2020 e il carattere fuorviante della dichiarazione di equivalenza. Il TAR ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, riproponendo i tre nuclei censori e chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa riproposizione dei motivi relativi alla seconda graduata: l’atto di appello contiene un’esplicita estensione dell’impugnazione anche all’offerta di quest’ultima, in adempimento dell’onere ex art. 101, co. 2, cod. proc. amm. Può invece prescindersi, per la ragione più liquida, dall’eccezione di violazione del divieto di venire contra factum proprium, essendo il primo motivo infondato nel merito.
Quanto al criterio premiale, la Tabella prodotti e valutazione richiedeva un test allergologico svolto da laboratorio esterno e riferito all’esatto nome commerciale. Il Collegio ritiene inconferente la tesi dell’appellante: la dichiarazione di conformità del fornitore correla in modo univoco il report dei test al prodotto offerto. Il dato testuale della legge di gara non esigeva una menzione nel referto, ma una corrispondenza sostanziale tra prodotto testato e prodotto offerto.
Tale lettura è coerente con il Chiarimento n. 29 reso da ARIA, adottato prima dell’apertura delle buste, e con la previsione capitolare che azzera il punteggio solo in assenza del test. L’esegesi sostanzialista rispetta il principio del risultato e la par condicio competitorum, ammettendo test riferiti allo stesso prodotto purché disambiguati da dichiarazioni del produttore. Nessuna modifica della disciplina di gara è ravvisabile nell’operato della Commissione.
Sul secondo motivo, il capitolato del Lotto 13 richiedeva la conformità alla UNI EN ISO 21420:2020. Poiché tale norma non è ancora armonizzata e non è pubblicata sulla G.U.U.E., non opera la presunzione di conformità dell’art. 14 Reg. UE 425/2016. Il requisito è quindi soddisfatto mediante il test secondo la previgente UNI EN 420:2003, in applicazione del principio di equivalenza funzionale, stante la continuità tra le due norme e la validità delle certificazioni fino alla scadenza.
Caduto il secondo motivo, resta privo di fondamento il terzo: la acclarata conformità del prodotto esclude il sostrato della dichiarazione fuorviante ex art. 80, co. 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016, che presuppone una obiettiva immutatio veri o una rappresentazione tendenziosa del fatto. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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