Silenzio inadempimento e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Campania n. 1402 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ricorre quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’Amministrazione conclude il procedimento emanando il provvedimento richiesto. La dichiarazione di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse alla decisione, non richiedendo alcuna valutazione nel merito della fondatezza della domanda. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla sopravvenienza della cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato un’istanza finalizzata alla conclusione del procedimento di ingresso sul territorio nazionale. Avendo riscontrato l’inerzia della Prefettura, aveva adito il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso.
Nel corso del giudizio, la difesa erariale comunicava che il procedimento amministrativo si era concluso con esito positivo, essendo stato autorizzato il soggiorno del richiedente con permesso valido sino alla scadenza del rapporto di lavoro. L’Amministrazione concludeva pertanto chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto aveva fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda avverso il silenzio. L’oggetto della controversia, originariamente volto a ottenere una pronuncia sull’inerzia dell’Amministrazione, si era infatti azzerato, rendendo la domanda priva di utilità concreta.
La fattispecie è stata ricondotta all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione. Il collegio ha precisato che tale evenienza prescinde da ogni valutazione nel merito della domanda, essendo logicamente antecedente a essa l’esistenza di un interesse attuale alla pronuncia.
Con riguardo alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della concreta fattispecie, caratterizzata dalla circostanza che la definizione favorevole del procedimento era sopravvenuta in corso di causa. Tale esito ha infatti reso non imputabile alle parti la definizione della lite, giustificando l’esonero dal pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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