La predisposizione costituzionale non esclude la concausa di servizio nell’insorgenza dell’infermità (Cons. Stato n. 10020 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio non è escluso dalla predisposizione costituzionale del militare, allorché i fattori nocivi connessi al servizio abbiano agito come concausa efficiente e determinante. Il nesso causale o concausale sussiste quando il servizio, per le specifiche modalità di effettuazione o per le evenienze occorse, ha svolto un ruolo determinante nell’insorgenza o nel più precoce sviluppo della patologia, in ipotesi di condizione preesistente e in assenza di rilievi diagnostici all’atto dell’incorporazione. La nozione di concausa comprende i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata. In sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego, il giudice amministrativo può disporre verificazione anche in appello, per l’effetto devolutivo. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica del Comitato di verifica resta nei limiti dell’accertamento del nesso eziologico.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nel servizio militare di leva, veniva congedato per ragioni di salute dopo pochi mesi dall’incorporazione, a seguito della diagnosi di ernia discale lombare. Presentava quindi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con richiesta di equo indennizzo e di pensione privilegiata. Il Comitato di verifica esprimeva parere negativo; l’amministrazione respingeva la domanda.

Il primo diniego veniva annullato dal TAR per travisamento dei fatti, ma il Comitato, nel rideterminarsi, confermava l’esito negativo, qualificando la patologia come processo degenerativo primario. Il TAR Campania respingeva il ricorso e l’interessato appellava, deducendo l’omessa indagine sul rapporto eziologico e il difetto di motivazione. Nel parallelo giudizio pensionistico la Corte dei Conti acquisiva un parere dell’Ufficio medico legale favorevole alla dipendenza da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato, valorizzando gli accertamenti della verificazione disposta in appello e quelli del giudizio contabile. La relazione di verificazione conferma che il ricorrente, giudicato idoneo di prima categoria per l’apparato osteoarticolare alle visite selettive, non aveva manifestato alcuna pregressa sintomatologia lombare: il dolore era comparso pochi giorni dopo l’inizio dell’attività addestrativa, in coincidenza con il trasporto di pesanti brande e l’assunzione di posture incongrue. Lo stesso verificatore riconosce la relazione tra patologia del disco lombare e fattori fisici del luogo di lavoro, quali sollevamento e trasporto di carichi e flessioni in avanti.

Richiamati i principi della Sezione in tema di causa di servizio e di ammissibilità della verificazione in appello, il Consiglio condivide gli accertamenti fattuali ma non le conclusioni giuridiche del verificatore. Questi reputava ostativo il carattere preesistente della condizione anatomo-patologica e la slatentizzazione della sintomatologia. Il Collegio ribalta l’impostazione: la predisposizione soggettiva non esclude che specifici fattori nocivi connessi al servizio operino come concausa efficiente e determinante.

La Corte distingue tra la mera occasione — antecedente contingente che rivela una condizione preesistente — e la concausa vera e propria. Nel caso concreto ricorre la seconda, perché gli episodi di servizio risultano particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, e incidono in maniera determinante sul manifestarsi dell’infermità. La durezza delle condizioni di addestramento risulta, del resto, incontestata: opera la regola sulla non contestazione dei fatti sancita dall’art. 64 cod. proc. amm., che consente di superare l’eccezione fondata sull’ordinarietà dei disagi.

Ne consegue che gli organi tecnici dell’amministrazione devono verificare la concreta incidenza dei compiti assegnati sulla insorgenza o sulla slatentizzazione della malattia. Raggiunta la prova del nesso, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati. L’appello è accolto, con compensazione delle spese del doppio grado per la complessità delle circostanze fattuali; le spese di verificazione restano a carico dell’amministrazione, stante il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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