Soggettività passiva ICI del concessionario di beni del patrimonio indisponibile del Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 10292 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, è soggetto passivo il concessionario di beni del patrimonio indisponibile del Comune, per l’eadem ratio che giustifica la soggettività del concessionario di beni demaniali ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, novellato dall’art. 18, comma 3, legge n. 388/2000. Il presupposto impositivo si radica nel godimento del bene oggetto di concessione, a prescindere dalla qualificazione della concessione come attributiva di effetti reali od obbligatori e dalla circostanza che il fabbricato sia stato edificato dal concessionario su area del patrimonio indisponibile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui Roma Capitale recuperava l’ICI per l’anno 2011 su un fabbricato edificato su un terreno ricevuto in concessione, compreso nel patrimonio indisponibile del Comune. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano il ricorso, ritenendo la società unico soggetto passivo in qualità di concessionaria. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia e sostenendo che il concessionario di beni patrimoniali indisponibili non potesse essere soggetto passivo ICI, non essendo proprietario del fabbricato.
La Motivazione della Corte
La Corte censura l’impostazione della ricorrente, rilevando che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato con decorrenza dall’1 gennaio 2001 dall’art. 18, comma 3, legge n. 388/2000, dispone che nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. La platea dei soggetti passivi è stata quindi allargata, riconoscendo la soggettività anche al rapporto concessorio di natura obbligatoria e rendendo non necessaria la verifica degli effetti giuridici della concessione.
Il giudice di legittimità estende tale principio alla concessione di beni del patrimonio indisponibile, in quanto sia i beni demaniali sia quelli patrimoniali indisponibili appartengono alla categoria generale dei beni pubblici, senza sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata. Il presupposto del tributo si identifica nel godimento del bene oggetto di concessione, sicché la situazione soggettiva del concessionario non muta in relazione al fabbricato edificato, che costituisce accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ..
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite sulla riconducibilità dell’attribuzione ai privati dell’utilizzazione di beni pubblici alla figura della concessione-contratto, rimarcando che il godimento dei beni pubblici può essere legittimamente attribuito a soggetti diversi dall’ente titolare solo mediante concessione amministrativa, con posizione particolare e privilegiata della pubblica amministrazione.
Quanto al richiamo alla proposta di definizione anticipata formulata in altro procedimento tra le medesime parti, la Corte ne esclude ogni rilevanza: tale atto non rivela funzione decisoria, non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva e realizza un assetto meramente strumentale e interinale, rimanendo prodromico alla decisione conclusiva del collegio.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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