Tetti di spesa sanitaria e prestazioni extra budget non indennizzabili (Cass. civ. Sez. III n. 15366 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In regime di prorogatio del contratto di accreditamento con il servizio sanitario regionale, la determinazione autoritativa del tetto di spesa adottata dal Commissario ad acta concorre a integrare il contenuto del contratto medesimo, sia per volontà legislativa sia per volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le prestazioni erogate oltre il budget così fissato devono ritenersi imposte dalla pubblica amministrazione, con conseguente esclusione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. La conoscibilità del criterio di determinazione del tetto nel corso dell’anno esclude l’illegittimità della decurtazione retroattiva. Il motivo di ricorso che ometta di riprodurre il testo dell’atto presupposto è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata, accreditata con il servizio sanitario nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali, ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria provinciale chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra il tetto di spesa previsto dal contratto sottoscritto nel 2016 e quanto effettivamente corrisposto per l’anno 2017. In via subordinata ha invocato l’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per la parte di produzione eccedente il limite contrattuale.

Il contratto, in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva la conferma provvisoria delle condizioni economiche fino alla stipula del successivo. L’azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha sostenuto che la mancata sottoscrizione dell’accordo per il 2017 comportava la sospensione dell’accreditamento, restando le somme erogate comprese nel budget individuato secondo i criteri del decreto commissariale. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva l’omesso esame del fatto decisivo e negava che il decreto commissariale potesse equivalere al contratto, fissando solo il tetto globale per l’azienda e non i budget delle singole strutture. Il motivo è dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il testo del provvedimento, in violazione del requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Nel merito del criterio, la Corte rileva che il decreto, oltre a stabilire un tetto globale, determina i criteri di decurtazione del budget prevedendo un abbattimento del 10% tra il finanziato 2016 e il finanziato 2017. Era dunque fissato un criterio di determinazione del tetto di spesa per l’anno, conoscibile dalla struttura nel corso dello stesso anno. Richiamando un proprio precedente (Cass. civ., Sez. III, n. 14358 del 2023), la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia subordinato la rideterminazione del tetto alla stipula di un nuovo contratto.

La Corte conferma quindi l’impostazione della corte territoriale: l’atto autoritativo vincolante di determinazione del tetto integra il contenuto del contratto, sia per volontà legislativa sia per volontà negoziale delle parti, in coerenza con le clausole che impongono all’erogatore di accettare gli effetti dei provvedimenti sui tetti di spesa e di adeguarsi alle prescrizioni di norme imperative.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara infondato. La corte di merito ha affermato, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, che le prestazioni rese oltre il budget fissato dal decreto commissariale erano da ritenersi imposte e quindi non indennizzabili. La volontà dell’amministrazione di non ricorrere a prestazioni extra budget trova fondamento nella clausola contrattuale del 2016, con cui le parti avevano convenuto che oltre il tetto massimo non fossero riconosciuti oneri a carico del servizio sanitario regionale.

La fissazione del tetto integra pertanto, per l’anno 2017, il contenuto del contratto, in forza dell’obbligo della struttura di accettare gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e dell’impegno ad adeguarsi alle prescrizioni normative sopravvenute. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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