Indennità di buonuscita, salvaguardia del calcolo regionale per i pensionati ante 2004 (Cass. civ. Sez. V n. 22958 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti della Regione Siciliana, l’art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003 contiene una clausola di salvaguardia che, dal 1° gennaio 2004, richiama le disposizioni statali per il calcolo della prestazione, ma mantiene ferma la quota di liquidazione maturata al 31 dicembre 2003, da determinare secondo le modalità regionali previgenti. Per i dipendenti collocati a riposo prima di tale data resta pertanto applicabile il sistema regionale anteriore, che comportava l’abbattimento della base imponibile al 50%, in corrispondenza dell’eguale riparto dei contributi tra lavoratore e datore di lavoro. La verifica del momento di cessazione del rapporto assume valore determinante ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile.
Il Fatto
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della quota di ritenuta operata sulla propria indennità di fine rapporto, sostenendo che la detrazione spettante dovesse essere quantificata in base all’art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003 nella misura del 50%, e non in quella, inferiore, concretamente applicata. La pretesa trovava fondamento nella circostanza che il rapporto di lavoro si era concluso prima del 1° gennaio 2004.
In entrambi i gradi di merito il contribuente era risultato vittorioso. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico mezzo l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR, oltre che degli artt. 30 l.r. n. 2/1962 e 11 l.r. n. 11/1988. Il motivo è stato giudicato infondato.
La Corte ha rilevato che la questione era già stata affrontata e risolta con l’ordinanza n. 19786/2023, rispetto alla quale il collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi. Il richiamo a tale precedente costituisce il perno della decisione e ne definisce l’esito.
Il giudice di legittimità ha richiamato il testo dell’art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia. La norma fa tuttavia salva la quota di liquidazione spettante per l’anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
Inserita nel contesto della complessiva regolamentazione del trattamento di quiescenza del personale regionale, la disposizione contiene dunque una clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 2004, per i quali è prevista la perdurante vigenza del pregresso sistema regionale. Quest’ultimo comportava un abbattimento della base imponibile al 50%, in termini corrispondenti all’eguale riparto dei contributi tra lavoratore e datore di lavoro.
Nel caso esaminato è risultato pacifico che il contribuente sia stato collocato a riposo il 18 dicembre 2003. La decisione impugnata, pertanto, è stata ritenuta conforme all’orientamento richiamato, sulla base di una condivisibile interpretazione del quadro normativo di riferimento, ed esente da censura.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente, liquidate in € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, la Corte ha escluso la condanna al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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