Contratto di conto corrente bancario, usura e prescrizione: la Cassazione interviene su interessi, CMS e fido di fatto (Cass. civ. Sez. 1 n. 861 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di conto corrente bancario, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, può essere fornita anche tramite presunzioni, dimostrando la conclusione di un contratto di apertura di credito, quando questo sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 154/1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista non ne faccia valere la nullità ex art. 127, comma 2, t.u.b. La verifica della natura solutoria di una rimessa richiede la preventiva eliminazione degli addebiti illegittimi e la rideterminazione del saldo reale, secondo il criterio del c.d. saldo ricalcolato. La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata al cliente ex art. 118, comma 2, t.u.b., se determina il superamento del tasso soglia, non integra usura sopravvenuta, configurando un negozio concluso per fatti concludenti legalmente tipizzati. L’omessa pronuncia su questioni processuali non integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., configurabile solo per domande ed eccezioni di merito.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio un istituto di credito, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, ultralegali e usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni di valuta. Il Tribunale di Fermo, respinta l’eccezione di prescrizione, condannava la banca alla restituzione di una somma. La Corte d’appello di Ancona, parzialmente accolto il gravame della banca, confermava l’impianto della prima decisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel scrutinare i dieci motivi di ricorso, ha delineato alcuni principi fondamentali. Con riferimento alla prescrizione e alle rimesse, ha confermato che la prova della natura ripristinatoria dei versamenti può essere fornita anche per presunzioni, qualora il contratto di apertura di credito sia anteriore alle normative sulla forma scritta o quando la nullità non venga fatta valere dal correntista. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini della qualificazione della rimessa come solutoria o ripristinatoria, occorre fare riferimento al saldo ricalcolato.
Sul tema del fido di fatto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che lo avevano desunto dall’assenza di segnalazioni alla Centrale dei rischi e dalla costanza dei saldi negativi, superando l’eccezione relativa alla forma scritta del contratto ai sensi dell’art. 117 t.u.b. Ha infatti precisato che, quando il contratto di apertura di credito è viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell’interesse del contraente debole, il quale può fornire la prova del proprio affidamento con mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale.
La decisione si sofferma sulla natura processuale di alcune eccezioni. In particolare, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso che deduceva l’omessa pronuncia su una questione di ultrapetizione, affermando che il mancato esame di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Inoltre, ha chiarito che il conteggio degli interessi attivi in sede di ricalcolo del saldo, a fronte di una domanda di pagamento del saldo rettificato, è dovuto ai sensi dell’art. 1825 c.c. senza necessità di una specifica domanda, in quanto parte integrante della rideterminazione del rapporto.
Un ulteriore profilo di rilievo attiene alla commissione di massimo scoperto per i rapporti anteriori al 2010. Accogliendo il motivo di ricorso, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, secondo cui la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata con una comparazione separata tra il TEG degli interessi e la CMS, compensando poi le eventuali eccedenze.
Da ultimo, in relazione all’usura sopravvenuta, la Cassazione ha enunciato un principio importante: la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca, comunicata al cliente che non recede, configura un negozio concluso per fatti concludenti. Ne consegue che il superamento del tasso soglia determinato da tale modifica non integra l’ipotesi di usura sopravvenuta, ma costituisce l’effetto di una nuova volontà negoziale. La Corte ha quindi accolto il nono motivo e, per quanto di ragione, il decimo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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