Ottemperanza per il mancato pagamento del beneficio di cui alla legge n. 107/2015 (TAR Basilicata n. 78 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro emessa dal giudice ordinario configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. In sede di giudizio di ottemperanza, ove non risulti la prova dell’avvenuto adempimento — il cui onere grava sul debitore — il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla pronuncia, assegnando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con compenso posto a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza comprendono omnicomprensivamente le spese accessorie, diritti e onorari funzionali all’introduzione del giudizio stesso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015. La pronuncia era divenuta irrevocabile, ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La ricorrente ha pertanto proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando il rispetto del termine di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e la decorrenza infruttuosa dei centoventi giorni previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando come l’inerzia dell’Amministrazione configuri una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato e come non vi fosse prova dell’avvenuto adempimento, onere gravante sul debitore alla stregua delle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, determinandone il compenso in euro 300,00, ponendolo a carico del Ministero. Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00, chiarendo che in esse rientrano omnicomprensivamente anche le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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