Autorizzazione impianto carburanti: riesame per omessa valutazione diffida cautelare (TAR Basilicata n. 131 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza cautelare, il giudice amministrativo accoglie la domanda e dispone il riesame del provvedimento impugnato quando l’Amministrazione non abbia tenuto conto, nell’esercizio del potere autorizzatorio, della pendenza di giudizi civili volti ad accertare la titolarità del diritto sull’area interessata e la legittimità dell’occupazione. L’omessa considerazione di tali circostanze, pur se oggetto di valutazione in un distinto procedimento, può inficiare la completezza istruttoria e la motivazione del provvedimento, imponendo un nuovo esame della fattispecie. La misura cautelare è pertanto funzionale non già a sostituire la valutazione amministrativa, ma a sollecitare una rinnovata determinazione che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Determinazione con cui il Dirigente regionale aveva autorizzato la società controinteressata all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sito lungo il raccordo autostradale. A fondamento del ricorso, la società deduceva che l’Amministrazione non aveva considerato la diffida tempestivamente inviatale, con la quale era stata rappresentata la pendenza di due distinti giudizi: il primo, attivato dinanzi al Tribunale di Roma, per l’accertamento dell’opponibilità di un contratto e della non debenza di royalties; il secondo, promosso dal Fallimento della società precedentemente titolare, volto a ottenere la declaratoria dell’illegittima occupazione dell’impianto da parte della stessa ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella fase cautelare, ha rilevato che l’Amministrazione, nell’adottare la determinazione impugnata, non aveva preso in considerazione la diffida e le circostanze in essa rappresentate, pur avendo fatto riferimento a precedenti provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio ha giudicato tale omissione rilevante ai fini della completezza dell’istruttoria procedimentale.
La pendenza di un giudizio volto ad accertare l’illegittima occupazione dell’impianto da parte della ricorrente e l’esistenza di una controversia contrattuale con l’ente proprietario dell’area costituivano, infatti, elementi fattuali potenzialmente incidenti sulla legittimità del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. L’Amministrazione, pur non essendo tenuta a conformarsi all’esito di tali giudizi, avrebbe dovuto comunque valutarne l’esistenza e motivare in merito alla loro rilevanza o irrilevanza rispetto alla decisione da assumere.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare, disponendo il riesame del provvedimento impugnato con riferimento alle predette circostanze. È stato concesso all’Amministrazione il termine di 60 giorni per il riesame e fissata l’udienza pubblica di merito per il prosieguo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, ravvisandosi giusti motivi.
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Nota della Redazione
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