TFM degli amministratori deducibile senza il limite dell’art. 2120 cod. civ. (Cass. civ. Sez. V n. 3300 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori di società non è assoggettato al limite quantitativo stabilito dall’art. 2120 cod. civ., norma dettata per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. In ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM degli amministratori, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi l’importo. In mancanza di tali presupposti opera il principio di cassa di cui all’art. 95, comma 5, t.u.i.r., con deducibilità dei compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2016, aveva recuperato a tassazione parte del costo sopportato per una polizza assicurativa contratta a copertura del trattamento di fine mandato destinato ai propri amministratori. L’Amministrazione finanziaria riteneva illegittima quella deduzione, sul presupposto che il richiamo dell’art. 105 t.u.i.r. all’art. 17 t.u.i.r., in combinato con l’art. 2120 cod. civ., imponesse di applicare al TFM gli stessi limiti quantitativi previsti per il TFR dei dipendenti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la decisione è stata riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che ha rigettato l’impugnazione ritenendo correttamente applicata al TFM la disciplina dell’art. 105 t.u.i.r. dettata per il TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), 50, comma 1, lett. c-bis), e 105, commi 1 e 4, t.u.i.r., nonché degli artt. 2120, 2364 e 2389 cod. civ., lamentando che la pronuncia impugnata abbia ritenuto applicabile all’accantonamento del TFM degli amministratori il limite quantitativo dell’art. 2120 cod. civ. previsto per il TFR dei lavoratori dipendenti. Il motivo è giudicato fondato.
La Corte muove da un orientamento già consolidato, richiamando Cass. n. 15966 del 2024, Cass. n. 25435 del 2022, Cass. n. 28827 del 2021 e Cass. n. 24848 del 2020. In tali precedenti si è escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società ad ammortizzare le quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi.
Il principio è coerente con l’ulteriore regola affermata in tema di redditi di impresa. In forza del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., le quote accantonate per il TFM degli amministratori sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne indichi anche l’importo. In difetto di questi presupposti trova applicazione il principio di cassa, sancito dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r., che riconosce la deducibilità dei compensi degli amministratori nell’esercizio in cui sono corrisposti; la Corte conforta tale conclusione richiamando anche Cass. n. 19445 del 2023 e Cass. n. 26431 del 2018.
Su questa base, la Commissione tributaria regionale è censurata per aver equiparato fiscalmente il TFM al TFR, discostandosi dai principi richiamati. Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Poiché non residuano accertamenti di fatto da demandare al giudice del merito, la controversia è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi di compensazione per le fasi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Nota della Redazione
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