Titoli di formazione esteri non riconosciuti e accesso all’insegnamento di sostegno (Cons. Stato n. 6028 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro e privo di riconoscimento ufficiale in quello Stato d’origine non è idoneo all’esercizio in Italia della professione di docente di sostegno. Il diritto dell’Unione non impone allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell’esame di una domanda di riconoscimento, un titolo rilasciato da un istituto privato non autorizzato dalle autorità competenti dello Stato d’origine. Il diniego ministeriale opposto su tale presupposto è legittimo quando l’amministrazione abbia anche effettuato la comparazione sostanziale dei percorsi formativi con esito negativo circa la loro equiparabilità o integrabilità. La fiducia reciproca tra Stati membri non è invocabile rispetto a titoli che non offrono garanzia sul livello e sulla qualità delle competenze attestate.

Il Fatto

Il soggetto appellato aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento della formazione per l’insegnamento di sostegno, conseguita in Spagna. Il Ministero aveva respinto l’istanza con provvedimento prot. AOODPIT n. U.0033184 del 25-07-2024. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di primo grado con la sentenza n. 10674/2025, annullando il diniego e ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza secondo i principi dell’Adunanza Plenaria.

Il Ministero ha proposto appello per la riforma di quella sentenza. Il soggetto appellato non si è costituito nel giudizio di secondo grado. La questione arriva davanti al Consiglio di Stato perché è sopravvenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha chiarito i limiti del riconoscimento dei titoli non ufficiali nello Stato d’origine.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, adita dal TAR Lazio con ordinanze del 3 maggio e del 17 giugno 2024, sull’interpretazione dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Secondo la Corte, gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante l’obbligo di considerare un titolo ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quello Stato e sia privo di carattere ufficiale.

Il passaggio decisivo riguarda la fiducia reciproca su cui si fonda il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche. Essa non è invocabile quando il titolo proviene da un istituto privato non autorizzato dalle autorità competenti dello Stato d’origine a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali. In tal caso il titolo non è “rilasciato da uno Stato membro” e non offre alcuna garanzia circa il livello e la qualità delle competenze che attesta.

Il Ministero appellante ha rappresentato la distinzione interna all’ordinamento spagnolo tra “titulo oficial”, accreditato con provvedimento statale, e “titulo propio”, prodotto universitario autorizzato dalla legge ma privo di accreditamento statale. Quest’ultimo resta privo di efficacia abilitante, diversamente dai titoli conseguiti in Romania e in Bulgaria che, secondo le decisioni nn. 18 e 19 del 2022 dell’Adunanza Plenaria, consentono l’accesso alla professione regolamentata di insegnante purché uniti alla laurea conseguita in Italia.

La Corte richiama la propria giurisprudenza espressa con la sentenza n. 5066/2024, secondo cui i titoli non ufficiali non sono idonei all’esercizio in Italia della professione di docente, trattandosi di corsi finalizzati all’aggiornamento di chi già insegna o di chi si interessa di educazione in altri contesti. Il Ministero ha inoltre dimostrato di avere svolto la comparazione in concreto dei percorsi formativi secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria, con esito negativo circa equiparabilità o integrabilità.

L’appello è pertanto accolto: il diniego opposto dal Ministero risulta immune dalle censure dedotte in primo grado e il ricorso di primo grado è respinto in riforma della sentenza appellata. La complessità e la non univocità della materia giustificano la compensazione delle spese tra le parti del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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