Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione per conservare la res adhuc integra (TAR Abruzzo n. 7 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione di opere abusive può essere accolta quando l’esecuzione del provvedimento comporterebbe la trasformazione irreversibile della situazione di fatto, rendendo inutile l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito. La valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora si realizza attraverso il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e l’interesse del ricorrente a conservare la res adhuc integra dell’oggetto del gravame, in attesa della decisione di merito. La sospensione cautelare non anticipa la decisione finale, ma ne preserva l’effettività, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Abruzzo, Sezione Prima, l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Notaresco ingiungeva, inter alios, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione di opere asseritamente abusive insistenti su immobili siti nel medesimo Comune, distinti al catasto e richiamati nel verbale di accertamento della Polizia Municipale del 22.11.2024. Il ricorso, iscritto al ruolo generale, era proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di demolizione e degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
La parte ricorrente presentava contestualmente domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in via incidentale. Si costituiva in giudizio il Comune di Notaresco, eccependo la legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ha ritenuto di accogliere la domanda di sospensione del provvedimento di demolizione. Il giudice amministrativo ha valorizzato la funzione propria della tutela cautelare nel giudizio amministrativo, che è quella di evitare che, nel tempo necessario alla decisione di merito, il ricorrente subisca un pregiudizio grave e irreparabile, tale da rendere vana l’eventuale pronuncia di annullamento.
La demolizione di opere edilizie costituisce, per sua natura, un intervento distruttivo e irreversibile: l’eventuale accoglimento del ricorso, successivo all’esecuzione del provvedimento, non potrebbe restituire il bene nella sua consistenza originaria. In tale prospettiva, l’ordinanza impugnata, se eseguita immediatamente, farebbe venir meno l’oggetto stesso del gravame, pregiudicando in modo definitivo la posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Il Tribunale ha così ritenuto sussistente il periculum in mora proprio in ragione della necessità di conservare la res adhuc integra, ossia di mantenere inalterata la situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito. L’accoglimento della domanda cautelare non implica alcuna valutazione favorevole sul fumus, ma si fonda sulla prevalenza, in questa fase, dell’interesse alla conservazione dello status quo.
Il TAR ha disposto la compensazione delle spese della presente fase cautelare, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso per il 27 maggio 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.