Rinvio per sopravvenuta nuova istanza di riesame dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025 (TAR Sardegna n. 472 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono le ragioni eccezionali ex art. 73-bis cod. proc. amm. per disporre il rinvio della trattazione del giudizio quando la sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità parziale della legge regionale applicata e la presentazione di una nuova istanza di riesame da parte del ricorrente possano condurre alla definizione del procedimento da parte dell’amministrazione, privando di interesse la parte alla coltivazione del ricorso. La valutazione del giudice amministrativo è discrezionale e deve tenere conto anche della non risalente data di iscrizione a ruolo del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento unico n. 81/S/2025 del 24 aprile 2025 con il quale il SUAPE dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia aveva negato la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 7,58 MW nel comune di Sarroch. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società ha dedotto l’illegittimità del diniego, eccependo anche la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna n. 20 del 2024, nonché la sua contrarietà al diritto dell’Unione europea in materia di promozione delle fonti rinnovabili. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì impugnato il diniego di annullamento in autotutela del provvedimento, reso su sua istanza.
La Motivazione della Corte
In data 3 marzo 2026 la società ricorrente ha depositato istanza di rinvio della trattazione, motivandola con riferimento a una nuova istanza di riesame presentata il 2 marzo 2026. Tale istanza si fondava sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità parziale della legge regionale n. 20 del 2024, nonché su ulteriore documentazione diretta a chiarire lo stato dei luoghi. Gli enti intimati non si sono opposti all’istanza.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la ricorrente ha espressamente rinunciato ai secondi motivi aggiunti, facendo acquiescenza al provvedimento con essi impugnato, e la causa è stata trattenuta in decisione. Il Tribunale ha quindi valutato se sussistessero i presupposti per il rinvio ai sensi dell’art. 73-bis cod. proc. amm., norma che consente di differire la trattazione in presenza di ragioni eccezionali.
Il Collegio ha ritenuto che tali ragioni eccezionali sussistessero, in considerazione della possibile definizione del procedimento da parte dell’amministrazione in esito alla nuova istanza di riesame: l’eventuale accoglimento dell’istanza avrebbe infatti privato la ricorrente di interesse alla coltivazione del ricorso. A sostegno della decisione, il Tribunale ha richiamato anche la non risalente data di iscrizione a ruolo del ricorso, elemento che depone per l’opportunità di attendere l’esito del procedimento amministrativo senza sacrificare l’economia processuale.
Il Tribunale ha pertanto disposto il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza pubblica del 20 maggio 2026, senza pronunciarsi nel merito delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate dalla ricorrente, che restano evidentemente subordinate alla definizione del procedimento amministrativo di riesame.
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Nota della Redazione
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