Torre eolica esclusa dalla stima catastale del parco eolico (Cass. civ. Sez. V n. 22312 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale di impianti eolici, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre di sostegno degli aerogeneratori è esclusa dal carico impositivo. Essa, benché stabilmente infissa al suolo, non integra una costruzione, ma una componente essenziale e attiva della macchina per la produzione di energia, perché sostiene rotore e navicella e contrasta la forza del vento sulle pale. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale emesso all’esito di procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto del contribuente non siano disattesi e la discrasia derivi da una diversa valutazione tecnica. La distinzione tra motivazione e prova della pretesa impositiva è netta: il riferimento ai prontuari di settore è sufficiente per la prima, non anche per la seconda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto eolico sito in Sicilia, presentava nel 2016 una dichiarazione DOCFA per l’aggiornamento catastale dell’aerogeneratore, proponendo una rendita di € 776,00. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, elevandola a € 3.590,00, sul presupposto che anche la torre di sostegno dovesse concorrere alla determinazione del valore dell’opificio.
Il ricorso della società veniva rigettato in primo grado. Anche la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, qualificando torre e cabine come componenti strutturali di un unico bene complesso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. La censura di difetto di motivazione dell’avviso catastale è infondata. In materia di classamento, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito di procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto rivalutati tecnicamente, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe. Nella specie, la relazione di stima allegata illustrava i criteri estimativi, compreso l’integrale computo della torre con incidenza stimata.
Il Collegio chiarisce poi la distinzione tra motivazione e prova della pretesa impositiva. Il riferimento standardizzato ai valori di immobili ubicati nella stessa zona o ai prontuari di settore è sufficiente ai fini della motivazione dell’avviso, ma non anche dell’assolvimento dell’onere probatorio in giudizio, che resta a carico dell’amministrazione finanziaria.
La Corte accoglie invece il primo motivo. Nell’interpretare l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, essa si discosta dalle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2016, che include le torri tra le costruzioni. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, la torre, oltre a sostenere rotore e navicella, svolge una funzione di contrasto della forza del vento sulle pale: è dunque componente essenziale e attiva della macchina, non costruzione, e va esclusa dal calcolo della rendita.
Il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, ritenendo le torri eoliche assoggettabili a imposizione quali unità immobiliari urbane. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Nel riesame, il giudice del rinvio valuterà se disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari del suolo, per la sussistenza di un litisconsorzio necessario ex art. 14 del d.lgs. n. 546/1992.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.