Ultravigenza dell’imposta comunale sulla pubblicità in mancanza del regolamento CIMP (Cass. civ. Sez. 5 n. 18757 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, atto generale non normativo con valore meramente programmatico. In difetto del regolamento, l’imposta continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione del 25% prevista dalla citata disposizione. Gli aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, con nullità degli avvisi che applichino tariffe maggiorate dall’anno 2013.
Il Fatto
Il Comune di Napoli notificava un avviso di accertamento per l’anno 2016 relativo a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla società contribuente sul suolo comunale, qualificando il prelievo come canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello dell’ente locale, ritenendo che il tributo dovesse identificarsi nel CIMP ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997, con il conseguente limite del 25% di maggiorazione tariffaria rispetto all’imposta sostituita.
Il Comune ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo di non aver mai regolamentato il CIMP e di aver legittimamente mantenuto in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità, cumulata con il canone concessorio per la locazione degli spazi pubblici. La società resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e invocando il giudicato derivante dalla sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’ordinanza sindacale di aumento delle tariffe.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che le questioni prospettate attengono a profili di valutazione giuridica del contenuto degli atti di normazione secondaria, che il motivo risulta specifico e che la controversia è stata oggetto di ripetuto esame da parte della stessa Corte.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il CIMP richiede l’emanazione di un apposito regolamento comunale, non potendo tale carenza essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, al quale va riconosciuto valore meramente programmatico. Il PGI, infatti, è atto generale non normativo con funzione autonoma e distinta dal regolamento, sicché la previsione in esso contenuta non è idonea a produrre l’effetto sostitutivo.
In difetto del regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici. La Corte ha precisato che il limite del 25% di cui all’art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), legge n. 448/2001, riguarda esclusivamente la tariffa del CIMP e non può valere per la determinazione del canone concessorio dovuto in aggiunta all’imposta.
Quanto agli incrementi tariffari, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 739, legge n. 208/2015 e l’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale, affermando che gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, con ripristino delle tariffe base dall’1 gennaio 2013 e conseguente nullità degli avvisi che applichino tariffe maggiorate per gli anni successivi.
La Corte ha infine escluso che la sentenza del TAR Campania potesse costituire giudicato esterno vincolante, osservando che l’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e che l’annullamento della tariffa CIMP ha comunque determinato l’ultrattività della previgente disciplina dell’I.C.P. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
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Nota della Redazione
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