Il giudice d’appello che rileva l’ultrapetizione deve decidere nel merito e non dichiarare assorbiti i motivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 17380 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che rileva il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo limitarsi a una statuizione in rito. La mancanza di inerenza dei costi e la loro inesistenza (oggettiva o soggettiva) costituiscono fattispecie distinte e non fungibili, ciascuna suscettibile di identificare un autonomo thema decidendum. L’inerenza presuppone la reale sostenibilità del costo e va provata dal contribuente ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR; l’inesistenza del costo comporta che la prestazione non sia stata eseguita, e l’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, suscettibile di essere assolto per presunzioni.
Il Fatto
La società contribuente propose opposizione avverso un avviso di accertamento relativo all’anno 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita deduzione di costi non inerenti per € 369.540,00, con rideterminazione del reddito d’impresa e recupero di IVA per € 77.603,40. L’accertamento traeva origine da fatture emesse da due società “gemelle”, recanti una descrizione generica delle prestazioni svolte.
La CTP di Brescia rigettò il ricorso, ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni. La CTR della Lombardia riformò la sentenza, ravvisando un vizio di ultrapetizione, poiché il primo giudice aveva accolto la prospettazione dell’Amministrazione sulla base di una qualificazione delle operazioni come inesistenti, mentre l’avviso contestava la mancanza di inerenza dei costi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che deduceva la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 61 d.lgs. n. 546/1992. Il rilievo del vizio di ultrapetizione da parte del giudice d’appello comporta la necessità di decidere la causa nel merito; la pronuncia impugnata, invece, si è arrestata a una statuizione in rito, dichiarando indebitamente assorbiti gli altri motivi.
La Corte ha chiarito la netta distinzione tra mancanza di inerenza e inesistenza dei costi. L’inerenza esprime la riferibilità dei costi all’attività d’impresa, anche in via indiretta o potenziale; essa presuppone che il costo sia stato realmente sostenuto e deve essere provata dal contribuente. L’inesistenza del costo indica che la prestazione non è stata eseguita: in senso assoluto per le operazioni oggettivamente inesistenti, in senso relativo per quelle soggettivamente inesistenti.
L’onere della prova dell’inesistenza, assolvibile anche per presunzioni, incombe sull’Amministrazione finanziaria; solo all’esito della relativa ottemperanza sorge l’onere di prova contraria a carico del contribuente. Per le operazioni oggettivamente inesistenti il costo non è mai deducibile; per le operazioni soggettivamente inesistenti il costo può essere deducibile se effettivo e inerente, mentre l’IVA è detraibile se il contribuente dimostra l’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
Dalla diversità delle fattispecie consegue l’autonomia del thema decidendum. La CTR, accertata l’ultrapetizione del primo giudice, non poteva esimersi dall’esaminare la questione dell’inerenza, incorrendo a sua volta nel vizio di omissione di pronuncia. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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