La delega di firma dell’avviso di accertamento non richiede la nomina del delegato (Cass. civ. Sez. 5 n. 1589 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, costituisce una delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna; ne consegue che l’atto firmato dal delegato è imputabile all’organo delegante e che la delega può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. L’indicazione di un’operazione di acquisto di ramo d’azienda antieconomica, in quanto priva di clientela e di sede operativa, non conduce automaticamente all’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, consentendo invece il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973. In materia di sanzioni tributarie, lo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158/2015 è applicabile retroattivamente in forza del principio del favor rei, a condizione che il giudizio sia ancora in corso, ma la mera affermazione di un regime migliorativo non rende automaticamente illegittima la sanzione irrogata, occorrendo la specifica deduzione dell’applicabilità in concreto di una sanzione inferiore a quella comminata.
Il Fatto
Con avviso di accertamento emesso ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. b), 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente, per il periodo d’imposta 2008, un maggior reddito imponibile IRES e IRAP derivante da tre rilievi: plusvalenze non contabilizzate, costi non di competenza e ammortamenti indeducibili, oltre a una maggiore IVA e alla irrogazione di sanzioni.
La Commissione Tributaria Provinciale annullava l’avviso con riferimento al recupero delle plusvalenze per violazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva invece legittimo il recupero, escludendo la natura elusiva dell’operazione di acquisto del ramo d’azienda. La società proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rigettandoli. Ha ribadito che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni, con la conseguenza che, risultando inapplicabile la disciplina dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, essa può essere attuata con ordini di servizio che individuino la qualità del delegato, senza necessaria indicazione nominativa. Nel caso di specie, dagli atti emergeva il conferimento dell’incarico dirigenziale in data antecedente all’emissione dell’atto impositivo, con conseguente insussistenza del vizio di nullità.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ha escluso che l’indicazione di un’operazione di acquisto di un ramo d’azienda qualificata come antieconomica integri automaticamente un’ipotesi elusiva. Ha precisato che la scelta della tipologia di accertamento spetta discrezionalmente all’Amministrazione finanziaria e che la legittimità dell’atto va valutata in relazione alle disposizioni che regolano la metodologia prescelta. L’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 non contiene un’elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma richiede la presenza di costruzioni di puro artificio prive di sostanza economica e produttive di vantaggi fiscali; nel caso di specie, non è emerso un disegno elusivo né un uso distorto della normativa.
La Corte ha dichiarato assorbito il quinto motivo, relativo alla decadenza del potere accertativo, in quanto fondato sulla qualificazione elusiva dell’operazione, esclusa dal rigetto dei motivi precedenti. Ha dichiarato inammissibili il sesto e il nono motivo per genericità e per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dovendo il ricorrente riportare testualmente i passi della motivazione dell’avviso che assume erroneamente valutati. Il settimo e l’ottavo motivo sono stati rigettati, affermando che l’antieconomicità di un’operazione può costituire indice di inattendibilità della contabilità e legittimare l’accertamento analitico-induttivo, mentre le valutazioni sui vantaggi economici dell’operazione integrano un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha accolto il decimo motivo, riguardante l’applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni. Ha ricordato che la revisione del sistema sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 si applica retroattivamente in forza del principio del favor rei se il processo è ancora in corso, ma ha precisato che le modifiche all’art. 15 d.lgs. n. 158/2015 non operano in modo generalizzato in senso favorevole al contribuente. La società aveva specificamente dedotto che la sanzione irrogata, pari al 100% del tributo evaso, avrebbe dovuto essere rideterminata nella misura del 90%, sicché il motivo è stato accolto con rinvio al giudice di merito per la riliquidazione.
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Nota della Redazione
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