TOSAP dovuta per occupazione del soprassuolo comunale da viadotto autostradale (Cass. civ. Sez. V n. 2136 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TOSAP, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Rileva il fatto oggettivo dell’occupazione, indipendentemente dall’esistenza di una concessione o autorizzazione. La realizzazione della rete autostradale per volontà legislativa non determina ipso iure la perdita della demanialità comunale delle strade attraversate, in assenza di un provvedimento ablativo. Il concessionario autostradale non è longa manus dello Stato, perché persegue in autonomia un proprio fine di lucro mediante lo sfruttamento economico dell’opera. Ne consegue che non spetta l’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, riservata alle occupazioni poste in essere direttamente dallo Stato.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per un Comune notificava a una società autostradale un avviso di accertamento per l’anno 2012, relativo all’occupazione del soprassuolo comunale mediante un cavalcavia autostradale in gestione alla concessionaria.
La società contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo l’assenza dei presupposti di cui agli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993 e, in subordine, l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993. I giudici di prossimità rigettavano il ricorso e la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame, affermando che il viadotto costituisce un impianto ai fini della norma tributaria e che la gestione economica del bene spetta alla concessionaria. La contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude anzitutto i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite: le questioni dedotte sono già state più volte affrontate dalla Sezione tributaria e dalla Prima Sezione civile in materia di COSAP, sicché manca un contrasto interpretativo o un’esigenza di ripensamento nomofilattico.
Nel merito, la Corte rileva che la dichiarazione di pubblica utilità costituiva solo il momento iniziale della procedura espropriativa, che doveva concludersi con il decreto di esproprio. L’omessa adozione di tale provvedimento ha lasciato la strada occupata dal cavalcavia in proprietà del Comune. La realizzazione dell’autostrada sul soprassuolo delle strade comunali non ha determinato ipso iure la perdita della demanialità comunale, come confermato dall’art. 822, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 22 legge n. 2248/1865. L’art. 840 cod. civ. estende la proprietà usque ad sideras et ad inferos, comprendendo l’area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un viadotto e lo spazio aereo sovrastante.
La Corte respinge la tesi del Consiglio di Stato richiamata dalla ricorrente, secondo cui sarebbero escluse dall’ambito applicativo della tassa le occupazioni che non necessitano di concessione, perché involgenti interessi di più ampio rilievo. Il Comune non ha perso la titolarità sulla strada e sull’area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo. Non esiste un tertium genus di occupazione: o l’occupazione è assentita dall’ente locale, oppure è occupazione di fatto.
Quanto all’esenzione invocata, la Corte afferma che la mera pianificazione statale della costruzione e la localizzazione del tracciato non rendono la concessionaria longa manus dello Stato. La società persegue in autonomia un proprio fine di lucro, ricavando dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente i lavori realizzati per la durata della concessione. La natura privatistica della ricorrente è confermata dalle Sezioni Unite n. 5594/2020, che la qualificano operatore economico privato non inquadrabile come organismo di diritto pubblico. L’esenzione per lo Stato postula che l’occupazione sia posta in essere direttamente dal soggetto esente.
Infine, la Corte esclude la rimessione pregiudiziale alla CGUE. La TOSAP è estranea ai tributi armonizzati e non sussistono dubbi interpretativi. L’art. 345 TFUE lascia impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri e l’art. 106 TFUE vieta misure contrarie ai trattati nei confronti delle imprese pubbliche. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.